Non rientrano tra le spese detraibili le somme corrisposte a un’associazione per i servizi di logistica, ritiro dei certificati e supporto per la partecipazione ai percorsi di formazione erogati esclusivamente dall’Università, che ha rilasciato la relativa certificazione, ai fini dell’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici (Cfu/Cfa) per l’accesso al ruolo di docente. Questo il chiarimento espresso dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 840 del 21 dicembre 2021.
Il dubbio sollevato da una contribuente prende le mosse da quanto stabilito dal Dlgs n. 59/2017 e dal Dm n. 616/2017 che prevedono che per l’accesso a un concorso pubblico nazionale per i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, occorra anche la “certificazione” del possesso di almeno di “24 CFU/CFA acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.
A tale scopo le università e gli istituti accademici predispongono specifici percorsi formativi per l’acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche.
Per conseguire detti Cfu l’istante si è rivolta a un’associazione, accreditata presso il Miur, immatricolandosi ad alcuni singoli corsi singoli per l’acquisizione di 24 Cfu.
L’istante fa presente che il relativo certificato è stato rilasciato dall’università e le spese sostenute sono state regolarmente pagate a favore dell’associazione che, a fonte di tali versamenti, ha emesso due fatture, con le seguenti voci:
– “Supporto per la partecipazione ai seguenti percorsi formativi Universitari” Psicologia dell’apprendimento, Teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica, Didattica Speciale” erogati dall’Università per stranieri (…)-Anno Accademico 2019/2020 Euro 324,00″;
– “Ritiro Certificazione -“Percorsi formativi Universitari” erogati dall’Università per stranieri (…) euro 98,00″.
Il ruolo dell’associazione, spiega la contribuente, è stato soltanto quello di predisporre parte della logistica e di curare i contatti con i corsisti in base ad un accordo organizzativo, previsto nel bando, con la predetta università, e i corsi sono esclusivamente erogati dalla università che ha rilasciato la relativa certificazione. Descritta la situazione, la contribuente ritiene che le spese universitarie sostenute per il conseguimento dei Cfu siano detraibili, secondo quanto previsto dal Dm n. 616/2017 e dall’articolo 15, comma 1, lettera e) del Tuir.
L’Agenzia delle entrate non è d’accordo e spiega il perché con normativa e prassi alla mano.
In primis, l’Amministrazione ricorda che l’articolo 15, comma 1, lettera e) del Tuir, prevede la detrazione dall’Irpef delle “spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali”.
In tal senso con la circolare n. 7/2021 l’Agenzia ha chiarito che la detrazione spetta, nella misura del 19%, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri e risultano, quindi, agevolate tutte le spese relative a corsi che possano essere inquadrati tra quelli “di istruzione universitaria” effettuati presso “presso università statali e non statali”.
Il quesito posto dall’istante riguarda le spese sostenute per la frequenza di un corso finalizzato al conseguimento dei requisiti di accesso al concorso per docente nella scuola secondaria, come previsto dal Dlgs n. 59/2017 e dal Dm n. 616/2017.
Il primo decreto prevede come requisito per l’accesso al ruolo di docente il possesso del titolo di studio e di crediti formativi universitari o accademici(Cfu/Cfa), mentre il Dm n. 616/2017 dispone all’articolo 3:
– al comma 1 che: “le istituzioni universitarie o accademiche interessate, anche in consorzio o convenzione tra loro, istituiscono specifici percorsi formativi (…)”.
– al comma 5, che: “Al termine del percorso l’istituzione universitaria o accademica dove esso viene svolto certifica il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, indica gli insegnamenti e le altre attività formative del percorso, i settori disciplinari di afferenza, le votazioni riportate agli esami ed i crediti formativi acquisiti”.
Con la circolare richiamata è stato chiarito che la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera e) del Tuir spetta anche per la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei Cfu/Cfa per l’accesso al ruolo di docente.
Nel caso in questione, l’associazione sembra avere il ruolo “di predisporre parte della logistica e curare i contatti con i Corsisti” e, in tale ambito, offrire “supporto per la partecipazione” a determinati “percorsi formativi universitari” erogati dalla stessa università nonché per il ritiro dei certificati; per tali servizi, l’istante ha corrisposto all’associazione, gli importi debitamente fatturati.
In base a tale inquadramento, conclude l’Agenzia, tali somme non possano essere ricomprese tra le spese detraibili, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 lettera e) del Tuir.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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