Con la risposta a interpello n. 80 dell’8 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che gli importi erogati dall’ente nazionale che disciplina la vela d’altura all’organismo internazionale deputato all’istituzione, gestione e amministrazione delle regole di misurazione per la definizione del rating delle imbarcazioni, per il rilascio di certificati, elaborati con un software di proprietà dello stesso organismo, non sono fiscalmente rilevanti in Italia.
Il chiarimento è diretto a un ente dotato di personalità giuridica, privo di scopo di lucro, che promuove, propaganda, organizza e disciplina l’attività velica in tutte le sue forme e agisce sotto l’egida del Coni. Inoltre, è disciplinato dalla legge n. 42/1999, costituisce l’Autorità nazionale dello sport della vela ed è affiliato all’organizzazione mondiale e di governo di detta disciplina. L’istante, tra l’altro, ha l’obbligo di investire eventuali utili o avanzi di gestione nelle proprie attività istituzionali.
L’organismo disciplina la vela d’altura, ovvero l’attività della vela sportiva svolta con l’impiego di imbarcazioni a chiglia fissa, che partecipano a regate, costiere o di lunga percorrenza. Le imbarcazioni hanno caratteristiche costruttive molto diverse tra loro e, per poter gareggiare “ad armi pari”, è stato studiato un sistema di “compensi” assegnati a ciascuna barca tramite formule tecniche che conteggiano diversi parametri (lunghezza, peso, superficie velica, materiali impiegati, altezza dell’albero, eccetera) per attribuire a ciascun natante un proprio rating. Con detto sistema, ad esempio, un’imbarcazione di 10 metri di lunghezza potrà gareggiare “alla pari” con una di 20, in quanto alla prima sarà attribuito un rating più favorevole rispetto alla seconda.
A livello mondiale, il soggetto demandato, fra l’altro, a provvedere all’emanazione dei certificati che attribuiscono il rating è l’Offshore racing congress limited (Orc), organismo con sede a Londra.
Detto organismo, ai sensi del proprio memorandum, è l’autorità internazionale, riconosciuta dalla Federazione velica internazionale per l’istituzione, gestione e amministrazione delle regole di misurazione per la definizione del rating delle imbarcazioni, attraverso appositi software che ne elaborano i dati.
L’organismo non ha scopo di lucro e non può distribuire gli eventuali utili/avanzi di gestione, né diretti né indiretti, agli associati e, in caso di liquidazione, il patrimonio residuo dopo il pagamento dei debiti deve essere devoluto a organizzazioni similari o, in extremis, a organizzazioni caritatevoli.
L’istante, come organismo nazionale dello sport della vela, partecipa, in qualità di associato, al predetto organismo, come tutte le altre organizzazioni sportive della vela degli altri Paesi.
L’assemblea degli associati stabilisce l’ammontare dei prelievi o di altre contribuzioni, annuali o di altro tipo, a carico degli associati per finanziare lo svolgimento delle attività da parte dell’Orc: in particolare, gli associati sono tenuti a versare i prelievi, determinati dall’assemblea, in relazione al totale dei certificati di rating emessi relativi alla propria nazione.
L’organismo ogni anno, in sede di assemblea annuale, fissa l’ammontare dei prelievi da addebitare ai singoli associati nazionali per il rilascio dei predetti certificati: pertanto, relativamente ai certificati emessi per le imbarcazioni italiane, che ne abbiano fatto richiesta, l’organismo addebita all’istante gli importi dovuti sulla base di quanto stabilito dall’assemblea, mediante l’emissione periodica di una nota di debito in cui sono specificati gli importi senza applicazione di Iva.
Tanto premesso, l’ente – prospettando una risposta negativa – domanda se gli importi da esso versati al predetto organismo estero per l’emissione dei certificati di rating richiesti dalle imbarcazioni italiane siano fiscalmente rilevanti in Italia, ex articolo 23, comma 2, lettera c) Tuir e, conseguentemente, se in qualità di sostituto d’imposta, lo stesso sia tenuto ad applicare sulle predette erogazioni la ritenuta alla fonte nella misura del 30%, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, Dpr n. 600/1973.
L’Agenzia premette che l’articolo 23, comma 2, lettera c) Tuir considera prodotti in Italia “i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico”, se corrisposti da soggetti residenti in Italia.
Ebbene, qualora i compensi siano corrisposti da non residenti, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, Dpr n. 600/1973, i soggetti eroganti residenti, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti a operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 30% a titolo d’imposta sulla parte imponibile dell’ammontare dei compensi.
Nel caso di specie, i certificati di rating sono richiesti all’organismo dall’Unione, che è un’associazione senza fini di lucro, ufficialmente riconosciuta dall’istante, avente come oggetto sociale lo sviluppo dell’attività sportiva velica d’altura, nell’ambito delle direttive dell’istante medesimo. L’Unione richiede i certificati per conto dei singoli tesserati o delle singole associazioni affiliate proprietarie delle imbarcazioni mentre l’organismo internazionale rilascia i certificati elaborati sulla base di un software di sua proprietà e addebita periodicamente ai propri associati, fra cui l’istante, gli importi dei certificati emessi in base all’ammontare stabilito in sede di assemblea annuale degli associati. L’addebito avviene mediante l’emissione periodica di una nota di debito in cui sono specificati gli importi senza applicazione di Iva. Successivamente, l’istante provvede a riaddebitare tali importi all’Unione.
L’Agenzia, in conclusione, osserva che, nello schema descritto, il software per l’emissione dei certificati non è nella disponibilità, nemmeno parziale, dell’istante, né quest’ultimo è titolare, anche in forza di contratto, di alcun diritto di utilizzazione del software medesimo. Del resto, l’Orc è il soggetto, a livello mondiale, demandato a provvedere alla emanazione dei certificati che attribuiscono il rating a ciascuna imbarcazione ed è la sola autorità internazionale, riconosciuta dalla Federazione internazionale della vela, deputata alla istituzione, gestione e amministrazione delle regole di misurazione per la definizione del rating, mediante appositi software che ne elaborano i dati, sviluppando sistemi di misurazione sempre più aggiornati.
In definitiva, gli importi erogati dall’istante all’organismo per il rilascio dei predetti certificati non sono fiscalmente rilevanti in Italia, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera c) Tuir.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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