L’agenzia delle Entrate con la Circolare n 25/E del 20 agosto scorso risponde a un quesito sui pagamenti rateali e in particolare sul pagamento rateale di una comunicazione degli esiti derivanti da controlli formali e automatizzati.
Se la prima rata scade nel periodo di sospensione e cioè tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 ai sensi dell’art 144 del Decreto Rilancio, facendo riferimento anche alle regole che disciplinano la rateazione (art 3 bis DLgs 462/1997) secondo le quali le rate trimestrali scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla prima rata, la scadenza delle rate successive è determinata dalla scadenza della prima rata.
Detto questo se la scadenza della prima rata ricade nel periodo di sospensione allora tutto il piano di rateazione sarà costruito sulla scadenza prorogata della prima rata.
Non vale lo stesso se invece trattasi di rata successiva alla prima che ricade nel periodo di sospensione.
In questo secondo caso sarà prorogata solo quella specifica rata e le altre scadenze resteranno invariate.
È bene ricordare il dettaglio dell’articolo 144 del Decreto Rilancio che prevede la remissione in termini e la proroga dei termini per il versamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito:
delle attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del decreto del DPR n. 600/73, e 54-bis del DPR n 633/72)
nonché delle somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata
che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
I versamenti interessati possono essere eseguiti entro il 16 settembre 2020 senza sanzioni nè interessi.
E’ bene sapere che si può anche optare per un pagamento rateale delle somme dovute in quattro rate di pari importo da pagare entro le seguenti scadenze:
16 settembre
16 ottobre
16 novembre
16 dicembre 2020
fonte fiscoetasse.com
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