Per stabilire il momento certo da cui sussiste il “controllo” ai fini dell’opzione della tassazione Iva di gruppo, rileva la data di iscrizione, presso il Registro delle imprese, dell’atto di trasferimento delle quote con cui la società istante ha acquisito il controllo delle altre società. L’opzione inoltre non può essere applicata per una frazione d’anno. È in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 241/2022.
L’istante ha acquisito delle quote di società e vorrebbe esercitare l’opzione per la tassazione Iva di gruppo. Chiede quindi dei chiarimenti in tema di opzione in quanto la norma per la liquidazione di gruppo prevede che ne possano beneficiare le società controllate “almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione“(articolo 73, comma 3, del Decreto Iva). Nel dettaglio chiede se, ai fini dell’applicazione dell’Iva di gruppo, per individuare la data di decorrenza del possesso del controllo rileva la data di deposito dell’atto di cessione quote presso il Registro delle imprese oppure la data di iscrizione nel Registro delle imprese.
Nello specifico se fosse rilevante la data di deposito, in entrambi i casi antecedente al 1° luglio 2021, il requisito per la liquidazione di gruppo sarebbe rispettato, al contrario se si facesse riferimento alla data di iscrizione presso il Registro delle imprese, in entrambi i casi successiva al 1° luglio 2021, la tassazione di gruppo sarebbe esclusa.
L’Agenzia delinea in via generale ricorda che il regime di tassazione dell’Iva di gruppo consente alle società controllanti e controllate appartenenti a uno stesso gruppo di compensare i crediti di alcune società con i debiti di altre.
Fra i requisiti soggettivi, precisa l’Agenzia, possono partecipare alla liquidazione di gruppo le società di capitali e le società di persone “le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo. La percentuale è calcolata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto” (articolo 2 del Dm 13 dicembre 1979). La norma attuativa vuole garantire che l’acquisizione del controllo abbia una valida motivazione economica e non un fine elusivo o fraudolento. Quindi le società vincolate solo occasionalmente non potranno fruire della liquidazione di gruppo (vedi anche risoluzioni n. 132/2007, n.68/2003 e circolare n. 16/1986)
In base poi alle richiamate disposizioni civilistiche (articolo 2470, commi 1 e 3 del codice civile), l’acquirente ha l’obbligo di iscrizione dell’atto di trasferimento delle quote presso il Registro delle imprese, a seguito della quale lo stesso acquirente è tutelato in caso di “cessioni plurime”. L’importanza dell’iscrizione nel registro delle imprese viene richiamato anche ai fini dell’opponibilità degli atti nei confronti dei terzi, secondo le previsioni dell’articolo 2193 del codice civile.
Nel caso in esame, in definitiva per individuare il momento certo da cui sussiste il “controllo” rilevante per l’opzione della tassazione Iva di gruppo, secondo il parere dell’Agenzia rileva la data di iscrizione presso il Registro delle imprese dell’atto di trasferimento delle quote con cui la società istante ha acquisito il controllo delle altre società (per entrambe il 2 luglio 2021).
L’Agenzia ricorda, inoltre, che secondo la citata normativa, “L’ente o società controllante comunica all’Agenzia delle entrate l’esercizio congiunto dell’opzione per la procedura prevista dal presente decreto con la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata nell’anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione“. L’opzione per la tassazione di gruppo quindi ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno solare e non può valere, come ipotizzato dall’istante, per una parte dell’anno.