I proventi liquidati in base a stati di avanzamento dei lavori accettati definitivamente dal committente, alla società che ha effettuato, su incarico del Comune, opere di durata ultrannuale in un cimitero, costituiscono, per la ditta, corrispettivi maturati e, quindi, ricavi e non rimanenze. È quanto afferma la Cassazione con la sentenza n. 35196 dello scorso 18 novembre 2021.
La vicenda processuale portata all’attenzione della Cassazione prende le mosse da una verifica fiscale, a carico di una società, a esito della quale l’ufficio aveva contestato l’errata stima delle opere con modalità di esecuzione ultrannuale con adozione del metodo cost to cost (o percentuale di completamento), la violazione dell’articolo 98 del Tuir per aver dedotto un surplus di oneri finanziari, e la indeducibilità di costi afferenti spese legali, spese di pubblicità e consulenza.
I due gradi di merito si risolvevano con l’accoglimento, dinanzi la Ctr della Puglia, dell’appello principale dell’ufficio e il rigetto di quello incidentale della società rilevando, in particolare, che:
1) il metodo utilizzato dalla contribuente al fine di valorizzare le rimanenze finali delle opere con esecuzione pluriennale non era applicabile al caso in esame in quanto si trattava di interventi coperti da stati di avanzamento lavori (Sal) in base ai quali doveva redigersi una valutazione sulla base dei corrispettivi saldati;
2) il rilievo relativo alla tassazione degli oneri finanziari era da ritenersi corretto, in applicazione dell’articolo 98, comma 2, del Tuir ratione temporis vigente, in assenza di prova contraria offerta dalla società;
3) la ripresa dei costi per mancato rispetto dei principi di competenza veniva considerato legittimo in assenza di valida giustificazione circa l’assenza di certezza e determinabilità di tali componenti negativi.
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