Con la risposta ad interpello n. 209 del 22 aprile 20221, l’Agenzia delle Entrate offre alcune delucidazioni in merito alla disapplicazione della disciplina ACE.
Una Banca – che riveste il ruolo di banca commerciale di un gruppo di società operanti prevalentemente nel settore bancario e finanziario – si rivolge all’Amministrazione finanziaria per avere conferma della piena spettanza del diritto alla deduzione del beneficio ACE e della possibilità di non operare la sterilizzazione di cui all’art. l’art. 10, comma 3, lett. a) e c), Decreto ACE 3 agosto 2017, in relazione ai corrispettivi erogati per l’acquisto di partecipazioni e all’incremento dei finanziamenti verso società del Gruppo.
La Banca istante chiarisce di aver effettuato diversi finanziamenti intercompany, rilevando un incremento rispetto al saldo del 31 dicembre 2010, e anche di aver acquistato partecipazioni qualificate e rami di aziende da altre società del gruppo.
Le società beneficiarie dei finanziamenti provenienti direttamente e indirettamente dalla Banca hanno, tuttavia, a loro volta, ricevuto conferimenti in denaro agevolabili ai fini ACE.
Pertanto, la Banca evidenzia che le somme dalla stessa attribuite nel periodo di riferimento non determinano rischi di duplicazione del beneficio, in forza del criterio di presunzione “di prioritario utilizzo delle somme ricevute a titolo di conferimento in denaro per effettuare successivi ulteriori conferimenti in denaro”; di qui la richiesta di disapplicare la norma antielusiva ex articolo 10 del Dm 3 agosto 2017.
Nella risposta ad interpello n. 209/2022, l’Agenzia delle Entrate si esprime favorevolmente alla disapplicazione delle norme antielusive ai fini ACE, ex art. 10 comma 3 del DM 3 agosto 2017, che hanno come obiettivo proprio quello di contrastare un duplice beneficio all’interno dello stesso gruppo societario a fronte di una sola operazione “a cascata”.
L’Amministrazione finanziaria ricorda come il decreto MEF 3 agosto 2017 (Nuovo Decreto ACE) ha operato la revisione delle disposizioni di attuazione della disciplina concernente l’agevolazione di cui all’articolo 1 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Aiuto alla crescita economica (Ace)”.
Le disposizioni contenute nell’articolo 10 del Nuovo Decreto ACE si applicano, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dall’esercizio 2018.
L’Agenzia delle Entrate risponde favorevolmente alla richiesta di disapplicazione della normativa ACE, in quanto le società che hanno assunto i finanziamenti, e che a loro volta hanno effettuato conferimenti a valle, avevano ricevuto conferimenti da soci terzi e il loro importo si considera utilizzato prioritariamente rispetto a quello dei finanziamenti ricevuti.
Per la disapplicazione della suddetta normativa, è, quindi, necessario verificare che la società che effettua conferimenti abbia a sua volta ricevuto conferimenti capienti rispetto a quelli erogati a valle. In caso contrario, deve presumersi che questi ultimi siano stati realizzati attingendo, in parte, ai finanziamenti ricevuti.
Ne deriva che è da considerare esclusa la duplicazione del beneficio ACE nella misura in cui i conferimenti effettuati dalle consociate trovano capienza nelle somme da queste ricevute a titolo di conferimento “a monte” da altri soggetti.
Conclude, così, la risposta n. 209/20220: la base ACE può essere sterilizzata in presenza di crediti per finanziamenti infragruppo, ma solo nei limiti degli incrementi di patrimonio derivanti da conferimenti ricevuti e non da accantonamento di utili.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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