Nel proseguire l’esame della circolare-guida n. 24/2022, in questa seconda parte, esaminiamo in breve le detrazioni relative: alle spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede; alle spese veterinarie; a quelle sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per premi di assicurazione.
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
Sono detraibili, nella misura del 19% e per un importo massimo di 2.633 euro, i canoni derivanti dai contratti di locazione (con esclusione della sublocazione) stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Per beneficiare di tale detrazione gli studenti devono essere iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e, comunque, in una Provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere a oggetto unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l’università o in Comuni limitrofi senza che rilevi il tipo di facoltà o corso universitario frequentato né la natura pubblica o privata dell’università.
La detrazione non spetta agli studenti che frequentano corsi post laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero, nonché per le spese relative al deposito cauzionale, alle spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione.
Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto, a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Quest’ultima, tuttavia, spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti dalla norma ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di 2.633 euro.
Qualora i canoni siano pagati non dallo studente ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico, la detrazione compete al familiare entro i limiti sopra esposti. Pertanto, se i genitori hanno a carico due figli universitari, titolari di due distinti contratti di locazione, ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a 2.633 euro.
Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università situata fuori dal territorio nazionale, purché sia ubicata in uno degli Stati dell’Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, nonché agli studenti partecipanti a progetti Erasmus.
A condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, tale detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro e, in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240mila euro.
Spese veterinarie
Per le spese veterinarie spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari al 19% delle spese medesime calcolata nel limite massimo di 550 euro, con una franchigia di 129,11 euro. La detrazione spetta a chi ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale, a favore di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. La detrazione, quindi, non spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.
Sono detraibili le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, all’acquisto dei medicinali da quest’ultimo prescritti, nonché le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.
Non sono detraibili, invece, le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario.
A condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, tale detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro e, in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240mila euro.
Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
Si detrae un importo pari al 19%, nel limite massimo di 250 euro, delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale anche se sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
La detrazione è calcolata sulla spesa sostenuta nel 2021 per l’acquisto dell’abbonamento, indipendentemente dal periodo di validità dello stesso e soltanto sulla parte di spesa non rimborsata dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali.
Non sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera (ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore) e le carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto (quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli).
A condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, tale detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro e, in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240mila euro.
Spese per premi di assicurazione
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19% dei premi relativi a:
- contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000
- contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi a oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante nonché quelli contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sempreché, in quest’ultima evenienza, l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto.
Nel caso di contratti “misti”, che prevedono l’erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato, la detrazione spetta solo per la parte di premio riferibile al rischio morte, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa.
La detrazione spetta al contribuente se: egli è contraente e assicurato; egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato; un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato; egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente; il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.
Per quanto riguarda i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, la detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a 530 euro.
Con riferimento ai premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave – definita e accertata ai sensi della legge n. 104/1992 – il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è aumentato a 750 euro.
Per quanto riguarda i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, questi danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda – nel limite massimo complessivo di 1.291,14 euro – a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto e i contratti medesimi rispondano alle caratteristiche individuate con decreto del ministro delle Finanze del 22 dicembre 2000. Il citato decreto stabilisce, in particolare, che gli atti della vita quotidiana cui fa riferimento la norma, sono quelli concernenti l’assunzione di alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e l’indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti.
Anche questa detrazione, come tutte le altre passate in rassegna, a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, tale detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro e, in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240mila euro.
fonte fiscooggi.it