Nel continuare il commento della circolare-guida n. 24/2022, oggi esaminiamo alcuni degli oneri e delle spese deducibili dal reddito complessivo, ai sensi dell’articolo 10 del Tuir.
In linea generale, ricordiamo che la deducibilità segue il principio di cassa, pertanto, gli oneri e le spese sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti (in caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta) e solo per la parte rimasta effettivamente a carico di chi li ha sostenuti.
Inoltre, la deduzione, nella maggior parte dei casi, può essere fruita solo nel limite del reddito complessivo, quindi, l’eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso né portata in deduzione nel periodo d’imposta successivo, tranne che non vi sia un’espressa previsione normativa.
Contributi previdenziali e assistenziali
Sono deducibili, fino a concorrenza del reddito complessivo, le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento.
In particolare, sono deducibili i contributi: previdenziali versati alla Gestione separata dell’Inps nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente; agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau; previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi; versati per il riscatto degli anni di laurea; versati per l’assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (l’“assicurazione casalinghe”); intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza, in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest’ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico.
Di contro, non sono deducibili: i contributi versati al Ssn con i premi di assicurazione Rc auto; i contributi previdenziali Inps, versati alla Gestione separata, rimasti a carico del titolare dell’assegno di ricerca; le tasse di iscrizione all’albo versate da figure professionali; i contributi previdenziali versati all’Inps dai titolari di impresa familiare di agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori e da questi rimborsati al titolare dell’impresa.
Assegno periodico corrisposto al coniuge
Sono deducibili, fino a concorrenza del reddito complessivo, i versamenti periodici – con esclusione delle somme corrisposte in unica soluzione – effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria o nell’accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all’ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinato al mantenimento di questi ultimi il 50% dell’importo, indipendentemente dal numero dei figli, fermo restando che la quota-parte destinata al mantenimento dei figli non è mai deducibile dal coniuge che la corrisponde.
Sono inoltre deducibili: le somme pagate a titolo di arretrati anche se versate in unica soluzione; quelle rientranti nel “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente; gli importi corrisposti in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge, nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento.
Non è deducibile, invece, l’assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria nella forma dell’una tantum.
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari
Sono deducibili dal reddito complessivo – per la parte rimasta a carico del datore di lavoro e fino a un importo massimo di 1.549,37 euro – i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, eccetera) e all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, eccetera). Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri.
Si sottraggono dal reddito complessivo anche i contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici, versati alla Gestione separata Inps mediante il “libretto famiglia”, in quanto interamente a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro. Fermo restando che non è deducibile l’intero importo dei contributi versati, ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare, la deduzione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico né per i versamenti effettuati alla cassa colf né i contributi forfettari sostenuti per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri.
Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo – anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non sono fiscalmente a carico – le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, ossia quelle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi della legge n. 104/1992.
Sono deducibili anche le spese sanitarie relative a una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso e, in caso di più eredi, la deducibilità è ripartita tra gli stessi sulla base della quota di spesa effettivamente sostenuta.
Tra le spese di assistenza specifica rientrano le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (ad esempio, infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato a effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio, prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa). Sono quindi deducibili le prestazioni relative: al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale con la qualifica di educatore professionale; al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Nel presupposto che il contribuente sia in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa, sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato.
Non sono, invece, deducibili: le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista; le spese sanitarie specialistiche che danno diritto alla detrazione; le spese corrisposte a una cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento; le rette versate per il ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, a eccezione delle spese che riguardano le spese mediche e di assistenza specifica.
fonte fiscooggi.it