Un contribuente che ha ridefinito la scadenza del proprio periodo d’imposta, originariamente stabilito dal 1° ottobre al 30 settembre, fissandola al 31 dicembre 2020 e che per il periodo d’imposta ultrannuale 1° ottobre 2019 – 31 dicembre 2020 deve inserire nel modello “Redditi SC2021” il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo maturato ai sensi della legge n. 190/2014, potrà beneficiare ugualmente del bonus, anche se il sistema di controllo automatico, aggiornato al credito R&S di cui alla successiva legge n. 160/2019, non ha consentito l’inserimento del codice B9 riferibile alla corretta annualità. È, in sintesi, quanto chiarito dall’Agenzia con la risposta n. 30 del 17 gennaio 2022.
L’Agenzia infatti tiene conto della circostanza che il termine di applicazione della norma che riconosce un credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, inizialmente previsto dalla legge n. 190/2014, è stato più volte prorogato fino alla definitiva fissazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (articolo 1, comma 209, della legge n. 160/2019).
Di conseguenza se, come avvenuto nel caso in esame, il credito maturato dall’istante nel periodo d’imposta ultrannuale 1° ottobre 2019 – 31 dicembre 2020 non può essere esposto né nella sezione I del quadro RU del modello Redditi SC2021, non trattandosi di un residuo della precedente annualità, né nella sezione IV dedicata al credito per le attività di R&S aggiornato alla legge n. 160/2019, al contribuente non sarà preclusa l’agevolazione.
In definitiva l’Agenzia ritiene che l’istante, ricorrendo tutti i presupposti alla base della misura agevolativa, potrà fruire del bonus in compensazione anche in assenza dell’indicazione del dato nel modello SC/2021, a patto che conservi la documentazione che possa comprovare il diritto maturato, da esibire all’Agenzia in caso di richiesta.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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