La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), ai commi 622, 623 e 624 ha introdotto alcune norme fiscali in tema di rivalutazione e riallineamento.
L’argomento è stato oggetto di approfondimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la recente circolare n. 6/E/2022.
A distanza di un giorno, le consultazioni pubbliche sulla materia sono proseguite con la pubblicazione da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità della bozza del documento interpretativo n. 10, dal titolo “Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento”.
Il documento, che resterà in pubblica consultazione fino al 18 marzo prossimo, si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile.
Il documento interpretativo n. 10 si occupa di analizzare la disciplina degli effetti contabili delle modifiche intervenute in materia di rivalutazione e riallineamento, ai sensi della Manovra finanziaria per l’anno corrente.
Nello specifico, la Legge n. 234/2021 è intervenuta sull’articolo 110 del Dl 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (cosiddetta Legge di rivalutazione 2020), introducendo dopo il comma 8-bis i commi 8-ter e 8-quater.
Pertanto, è stata prevista:
1) l’estensione a 50 anni del periodo di deduzione fiscale del maggior valore rivalutato/riallineato nei bilanci 2020 con riferimento alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, in base all’articolo 103 del Tuir, sono deducibili in 18 anni. Le modifiche hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti;
2) la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva integrativa;
3) la facoltà di revocare la scelta di affrancamento fiscale, consentendo ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2022, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell’articolo 110 della Legge di rivalutazione 2020, di revocare, anche parzialmente l’applicazione della disciplina fiscale prevista dalla Legge di rivalutazione 2020. La revoca costituisce titolo per il rimborso o la compensazione dell’imposta sostitutiva già versata.
L’Oic, nella bozza del documento interpretativo n. 10/2022, ha analizzato gli effetti contabili della facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale e della facoltà di revocare la scelta di affrancamento fiscale, specificando come tali disposizioni si applicano al bilancio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono stati eseguiti.
La facoltà di estendere da 18 a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale può determinare il sorgere di differenze temporali deducibili a causa della differenza tra periodo di ammortamento contabile e fiscale. Il documento precisa che tali differenze deducibili, che originano imposte differite attive (anticipate), sono rilevate in bilancio nel rispetto del postulato della prudenza come disciplinato nel paragrafo 41 dell’Oic 25 Imposte sul reddito.
Nel caso in cui, invece, entro la data di approvazione del bilancio, si eserciti la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale, le società rilevano un debito per imposta sostitutiva integrativa dovuta con contropartita Patrimonio Netto.
Infine, in caso di esercizio della facoltà di revocare la scelta di affrancamento fiscale operata ai sensi della Legge di rivalutazione 2020, le società – entro la data di approvazione del bilancio – iscrivono:
– un fondo per imposte differite per la differenza tra il valore contabile del bene immateriale e il valore riconosciuto fiscalmente con contropartita Patrimonio Netto. La riduzione del fondo imposte differite dovuto all’ammortamento del bene immateriale è rilevato a Conto Economico;
– un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell’imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio Netto.
Nel caso di revoca dell’affrancamento dell’avviamento, non sono iscritte le imposte differite passive, mentre è iscritto il credito tributario relativo all’imposta sostitutiva già versata con contropartita alla voce “Attività per imposta sostitutiva da riallineamento”.
Infine, per l’eventuale revoca dell’affrancamento della riserva da rivalutazione è rilevato il credito per l’imposta sostitutiva versata: le imposte differite passive possono non essere rilevate in base ai paragrafi 64 e 65 dell’Oic 25.
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