Il Decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, all’articolo 6 introduce alcune novità importanti per le imprese che effettuano investimenti 4.0, con riferimento all’agevolazione fiscale del Patent box e del Tax credit per ricerca e sviluppo.
Come si legge nella relazione illustrativa al Collegato fiscale, con l’articolo 6 “si introduce una nuova norma, volta ad agevolare i costi di ricerca e sviluppo con l’obiettivo di semplificare e rendere più celere la fruizione del beneficio da parte del contribuente”.
Con il nuovo articol,o rubricato “Semplificazione della disciplina del patent box”, si sancisce che i soggetti titolari di reddito d’impresa, che abbiano esercitato l’opzione per il regime del Patent box prima del 22 ottobre 2021, possono optare per l’applicazione della nuova disciplina e che l’opzione ha durata per cinque periodi d’imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. Inoltre, l’articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge 190/2014 e l’articolo 4 del Dl 34/2019, che hanno regolato le prime versioni dell’agevolazione fiscale (l’originaria riferita prevalentemente ai marchi e la successiva opzione introdotta, cosiddetta “fai da te”) sono ora abrogati.
Pertanto, con il Patent box versione 2021 vengono eliminate in un sola volta due agevolazioni:
– il vecchio patent box, introdotto nel 2015;
– il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, introdotto nel nostro ordinamento nel 2013.
La nuova versione della misura agevolativa, che consiste appunto in uno sconto fiscale riservato ai titolari di reddito d’impresa in riferimento ai costi sostenuti per determinati beni immateriali utilizzati nello svolgimento della propria attività, dunque, invece di quantificare la quota di reddito esclusa dall’imponibile complessivo, consente di scegliere di applicare a quei costi una maggiorazione del 90%.
Così, si passa da un’agevolazione sui redditi per lo sfruttamento dei beni immateriali ad una misura legata ai costi di ricerca e sviluppo.
Inoltre, si riconosce la possibilità di “riversamento spontaneo” per coloro che hanno usufruito indebitamente del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Il nuovo regime di Patent box 2021 ad una analisi più attenta presenta, però, alcune criticità.
Infatti, anche se la sua finalità resta quella di “agevolare i costi di ricerca e sviluppo con l’obiettivo di semplificare e rendere più celere la fruizione del beneficio da parte del contribuente”, in realtà la misura viene completamente stravolta.
In primo luogo, la norma pur prevedendo una maggiore deducibilità del 90% dei costi di ricerca finalizzati alla creazione e allo sviluppo dei beni intangibili prevede, però, anche alcune limitazioni. Infatti, sebbene in valore assoluto la detassazione del 90% possa sembrare interessante, essa limitandosi ai soli costi e non più a detassare i margini (l’Ebit) derivanti dal particolare bene intangible agevolato, appare di fatto riduttiva.
In secondo luogo, il Decreto fiscale collegato abolendo la versione originaria del 2015 del Patent box, lo ha reso non cumulabile con il credito d’imposta ricerca e sviluppo, rendendo perciò le due misure alternative.
Quindi, la misura attuale, che insiste appunto sui costi di R&S, è alternativa al credito d’imposta della Legge n. 160/2019.
La criticità evidenziabile, a questo punto, è che l’impostazione logica alla base della nuova disciplina del Patent box sembra tale da premiare i contribuenti che presentano costi per attività di ricerca e sviluppo a prescindere dalla qualità degli stessi, ovvero dalla capacità di tali costi di creare valore per l’impresa.
Di fatto, quindi, il nuovo regime, a parità di perimetro di applicazione, da una parte rende superfluo il credito di ricerca e sviluppo e dall’altra si configura meno appetibile del vecchio, in quanto penalizza tutte le società che detengono intangibili ad alta redditività, che avevano in questi anni usufruito del regime.
Inoltre, a parità di categorie di beni ammesse alla procedura di Patent box, il Decreto fiscale ha introdotto un duplice cambiamento:
– modifica il beneficio fiscale unitario netto per singolo asset, in aumento o in diminuzione a seconda della capacità dell’impresa di generare extra-profitti, con un vantaggio evidente per i contribuenti che presentano costi di R&S relativamente a beni a bassa redditività;
– allarga la platea di beni potenzialmente qualificanti per la nuova disciplina, con una prevedibile adesione di quei contribuenti che in passato vi avevano rinunciato.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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