Ai sensi dell’articolo 26 del Dpr n. 602 del 1973 è ammessa la notificazione “diretta” della cartella di pagamento a mezzo di raccomandata cosiddetta “ordinaria”, per il cui perfezionamento è sufficiente che la consegna del plico sia stata eseguita presso il domicilio del destinatario e che l’agente postale abbia acquisito sul registro di consegna e sull’avviso di ricevimento la firma di un legittimo consegnatario.
Questa, in sintesi, la regula iuris ribadita dalla Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 157 del 17 gennaio 2022, ove si precisa altresì che, in questa ipotesi, la notifica è valida anche nel caso in cui sull’Ar manchi l’indicazione delle generalità della persona cui l’atto è stato consegnato e altresì quando questi abbia apposto sulla “ricevuta di ritorno” una sottoscrizione non intelligibile.
La vicenda processuale
Un contribuente impugnava dinanzi la Commissione tributaria provinciale di Roma l’estratto di ruolo relativo a cartella di pagamento emessa nei suoi confronti per vari tributi.
L’adito giudice accoglieva il gravame, ritenendo invalida la notificazione dell’atto della riscossione, che risultava essere stata eseguita a mani del portiere dello stabile in cui era il recapito del destinatario.
Ricorrendo in appello, per quanto di più specifico interesse in questa sede, la parte pubblica lamentava l’errata valutazione dei fatti e degli atti di causa per violazione dell’articolo 26 del Dpr n. 602 del 1973 e dell’articolo 7 della legge n. 890 del 1982, entrambi concernenti la disciplina della notificazione.
In particolare, l’appellante ribadiva la piena legittimità della notifica della cartella eseguita all’indirizzo del contribuente a mezzo di raccomandata postale, nelle mani di persona ivi rinvenuta che si era qualificata portiere.
La pronuncia del collegio regionale
Con la sentenza in rassegna, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha ribaltato il verdetto di prime cure, affermando la regolarità della notifica dell’atto riscossivo oggetto del contendere, e richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità per la quale, in base all’articolo 26 del Dpr n. 602/1973, la cartella di pagamento può essere notificata anche direttamente da parte dell’agente della riscossione mediante raccomandata “ordinaria” con avviso di ricevimento, con la conseguenza che, per il perfezionamento del relativo iter procedimentale, è sufficiente “che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente”.
Nella fattispecie, proseguono i giudici capitolini, per la ritualità della notifica non è necessaria né l’indicazione sull’Ar delle generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, né che la relativa sottoscrizione sia intelligibile: ciò in quanto la relazione tra la persona cui il piego è destinato e quella cui è stato consegnato “costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata”.
Osservazioni
La disciplina positiva della notificazione degli atti del procedimento amministrativo tributario prevede una serie di strumenti e modalità a disposizione degli uffici e dell’Agente della riscossione.
A grandi linee, la notifica nei confronti del contribuente può avvenire sia per il tramite di un agente notificatore (ad esempio, ufficiale giudiziario, messo comunale, messo speciale autorizzato), sia “direttamente”, vale a dire senza l’intermediazione di detto pubblico ufficiale, a mezzo del servizio postale o attraverso la posta elettronica certificata.
Per quanto riguarda in particolare la cartella di pagamento, l’articolo 26, primo comma, del Dpr n. 602 del 1973, dopo aver disposto al primo periodo che la cartella “è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale…”, nel periodo immediatamente successivo precisa che la notifica “può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento…”.
In proposito, l’orientamento della suprema Corte è costante nell’affermare che la notificazione della cartella può essere eseguita “anche mediante invio diretto, da parte dell’agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’intermediazione dei soggetti indicati nel primo periodo del primo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 …, atteso che il secondo periodo di tale comma prevede una modalità di notificazione alternativa rispetto a quella del primo periodo e integralmente affidata all’agente della riscossione e all’ufficiale postale” (ex multis, Cassazione, nn. 7746, 8362, 11431 e 11469 del 2022).
Inoltre, è stato chiarito che quando la notifica della cartella è eseguita mediante raccomandata postale “diretta” trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (tra innumerevoli, da ultimo, Cassazione n. 4820, 6820, 9989 e 12706 del 2022; n. 36403/2021) e che, di conseguenza, “non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico” (Cassazione nn. 17289, 20766, 35641, 36215 del 2021).
Con riguardo al profilo della sottoscrizione illeggibile apposta sull’Ar, infine, come anche ricordato dall’odierno arresto, il Giudice di nomofilachìa è costante nel ritenere che anche laddove manchino sull’avviso di ricevimento “le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato… e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c. c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata” (tra le più recenti in questi termini, vedi Cassazione nn. 4160, 6041, 7746, 11461 del 2022).
fonte fiscooggi.it