Il creditore di un consorzio, posto in liquidazione coatta amministrativa per effetto di una delibera di Giunta regionale, può emettere una nota divariazione nei confronti della procedura dalla data del provvedimento che ha ordinato la procedura concorsuale, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione. Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 100 del 9 marzo 2022.
L’istante, nell’esercizio della propria attività d’impresa, effettuava forniture a due consorzi – uno dei quali poi incorporato nell’altro – risultando creditore per una certa somma, in relazione alle fatture emesse e regolarmente registrate.
Con apposita delibera di Giunta Regionale veniva, poi, avviata una procedura di liquidazione coatta amministrativa a carico del consorzio incorporante.
L’istante, al fine di recuperare il credito, riteneva di poter emettere nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26 Dpr n. 633/1972, così come modificato dall’articolo 18 Dl n. 73/2021, a seguito dell’apertura della menzionata procedura di liquidazione coatta amministrativa (articolo 15, comma 5-bis, del Dl n. 98/2011), nonostante non si trattasse di una procedura concorsuale disciplinata dalla legge fallimentare, come dispone la circolare n. 77/2000.
L’Agenzia, nella sua risposta, premette che il legislatore ha recentemente modificato l’articolo 26 Dpr n. 633/1972, in tema di variazioni dell’imponibile o dell’imposta.
La stessa Amministrazione, in sede di commento del Dl n. 73/2021, ha chiarito che “il comma 2 dell’art. 26 del Decreto Iva prevede le ipotesi in relazione alle quali il cedente del bene o prestatore del servizio può effettuare variazioni in diminuzione della base imponibile e della conseguente imposta, senza specifici limiti di tempo, con riferimento a operazioni per le quali abbia già emesso fattura con addebito di IVA. […] Il nuovo comma 3-bis – introdotto nell’articolo 26 del Decreto IVA […] – prevede che la disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, ad opera del cessionario o committente:
– per le procedure concorsuali, gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della legge fallimentare e i piani attestati ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), della stessa legge fallimentare (lettera a); […]
Più specificamente, qualora il mancato pagamento sia dovuto all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la variazione conseguente può essere operata, ai sensi del combinato disposto dei nuovi commi 3-bis e 10-bis, a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale (senza quindi attenderne l’esito), ossia la data:
– della sentenza dichiarativa del fallimento;
– del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa” (cfr. circolare n. 20/2021).
In sostanza, la liquidazione coatta amministrativa cui si riferisce la prassi, sia in base al disposto letterale dell’articolo 26 decreto Iva, sia in ragione della legge fallimentare (Rd n. 267/1942), è anche quella di cui all’articolo 15 Dl n. 98/2011 (cfr., in particolare, comma 5-bis).
Inoltre, spiega l’Agenzia, nessun elemento contrario all’applicabilità delle nuove disposizioni contenute nell’articolo 26 decreto Iva alla liquidazione coatta amministrativa di cui al richiamato articolo 15, comma 5-bis Dl n. 98/2011, può evincersi dal mancato espresso riferimento alla stessa in precedenti documenti di prassi, i quali non potevano ovviamente tener conto di norme intervenute in un momento successivo.
Quindi, conclude l’Agenzia, vi è la possibilità per l’istante di emettere una nota divariazione nei confronti della procedura dalla data del provvedimento che ha ordinato la liquidazione coatta amministrativa. Inoltre, come si desume dalla circolare n. 20/2021, la data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia, con particolare riferimento alle procedure concorsuali, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui viene emanata:
– la sentenza dichiarativa del fallimento;
– il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
– la data entro cui esercitare il diritto alla detrazione, invece, deve essere individuata nella data della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione Iva relativa all’anno di emissione della nota.
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