I provvedimenti riguardanti lo stato delle persone, impattanti sulla capacità di agire, sono assoggettabili al regime pubblicitario dell’annotazione a margine dell’atto di nascita, indipendentemente dal fatto che possano incidere sulle modalità di circolazione dei beni immobili dei quali i soggetti interessati siano titolari.
Questo il principio sancito dalla Corte d’appello di Roma con il provvedimento n. 3011 del 14 maggio 2019 con il quale è stata accolta la tesi del Conservatore dei registri immobiliari di Roma 2 che aveva trascritto con riserva il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, considerando che l’atto non necessita di essere trascritto stante il diverso ruolo del registro dello stato civile.
La vicenda trae origine dalla trascrizione eseguita con riserva dal Conservatore di Roma 2.
La richiesta formalità concerneva la trascrizione di un decreto limitativo della capacità di compiere atti dispositivi del proprio patrimonio immobiliare se non con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, previamente autorizzato. Nello stesso decreto era esplicitamente riportata la necessaria trascrizione.
La formalità veniva eseguita con riserva ex articolo 2674-bis cc.
Costituito in giudizio, il Conservatore faceva constare la non trascrivibilità dell’atto per la tassatività dell’elenco degli atti trascrivibili.
Il Tribunale di Roma, con provvedimento n. 4357 del 28 giugno 2018, rigettava il reclamo di parte ricorrente in coerenza con le motivazioni di parte pubblica.
La parte ricorrente presentava ricorso alla Corte d’appello che con provvedimento n. 3011 del 14 maggio 2019, superando le pronunce di segno opposto, da parte della medesima Corte, del 4 febbraio 2009 e del 25 giugno 2013, rigettava il reclamo confermando la posizione espressa dal Tribunale di primo grado.
Il decreto, nel ritenere corretto l’operato dell’ufficio, si sofferma sulla vicenda giuridica di interesse, ripercorrendo le posizioni espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Parte della dottrina ha infatti ritenuto di poter individuare la norma di riferimento nell’articolo 2645-ter cc al fine di consentire la trascrivibilità del provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno. L’articolo summenzionato – rubricato “Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche” – dispone che “gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”.
A parere dell’autorità giudiziaria l’articolo 2645-ter cc è chiaramente riferito ai soli atti aventi carattere negoziale (come da richiamo operato all’articolo 1322 cc) e non a quelli di carattere giudiziale; per gli atti giudiziali inoltre l’articolo 2657 cc prevede la trascrivibilità delle sole sentenze, aventi il ruolo di provvedimento consolidante le posizioni espresse nel giudizio.
Il richiamato articolo 2645-ter si limita a disciplinare l’opponibilità del vincolo di destinazione attraverso la trascrizione senza alcuna specificazione in merito alla indisponibilità dei beni, a differenza dell’ipotesi oggetto di giudizio nella quale si impongono limiti alla facoltà di disposizione. I beni soggetti a vincolo potrebbero, infatti, circolare mentre i beni soggetti a limitazione nelle modalità di circolazione non sono pienamente disponibili.
Pertanto l’articolo citato assolverebbe alla mera funzione di pubblicità, notizia ulteriore rispetto a quella espressamente prevista dall’articolo 405 cc.
A parere del Tribunale adito il Conservatore “è tenuto a osservare la legge e non, di per sé stessi, gli ordini del Giudice, salvi i casi in cui sia la legge stessa a prevedere in capo all’Autorità giudiziaria il potere di emettere provvedimenti che il Conservatore è obbligato a trascrivere. Laddove l’ordine del Giudice sia privo di base normativa, esso è legittimamente disapplicabile in ragione della sua abnormità”
Chiamata a dirimere la controversia nel grado successivo al primo, la Corte d’appello sostiene decisivo il rilievo che i provvedimenti relativi allo stato delle persone, impattanti sulla capacità di agire, siano assoggettabili al regime pubblicitario dell’annotazione a margine dell’atto di nascita, indipendentemente dal fatto che possano incidere sulle modalità di circolazione dei beni immobili dei quali i soggetti interessati siano titolari.
Dall’atto di nascita chiunque può essere informato sulla capacità – anche ridotta – di contrarre del soggetto ritenuto di interesse. Essendo la circolazione dei beni immobili assicurata congiuntamente dalla pubblicità dei registri immobiliari e dei registri dello stato civile, qualsiasi soggetto è onerato di effettuare ricerche in entrambi gli ambiti.
A parere della Corte, quindi, l’articolo 2645-ter cc non può trovare applicazione “sia perché si riferisce ai soli atti negoziali – per i quali non è previsto il regime pubblicitario dello stato civile – sia perché […] l’articolo 2645 ter c.c. si limita a disciplinare l’opponibilità ai terzi di un vincolo di destinazione […]”.
Alla luce delle valutazioni sopra espresse, il provvedimento con il quale viene nominato l’amministratore di sostegno non può essere oggetto di trascrizione stante la tassatività degli atti trascrivibili tra i quali lo stesso non rientra.
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