L’Agenzia delle entrate ha chiarito che una Srl tra i cui soci vi è anche una società semplice non può esercitare l’adesione al regime della trasparenza fiscale, altrimenti gli utili prodotti dalla Srl sarebbero fiscalmente irrilevanti, mentre, per legge, gli utili distribuiti alla società semplice si intendono percepiti (e sono, dunque, tassati) in capo ai rispettivi soci. Questi, in sintesi, i contenuti della risposta n. 822 dell’Agenzia del 17 dicembre 2021.
Una Srl riferisce di aver deliberato un aumento di capitale sociale, con ingresso di un nuovo socio nella compagine sociale, che risulta così costituita da tre persone fisiche e da una società semplice.
La compagine ricorda che le società di capitali (in presenza dei requisiti normativamente previsti) possono scegliere di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per “trasparenza”, adottando, cioè, lo stesso sistema previsto per le società di persone.
L’istante spiega che è in corso di valutazione, da parte dei soci, l’esercizio o meno dell’opzione della trasparenza fiscale, che, in base all’articolo 116 Tuir, è applicabile a una Srl con ristretta base societaria formata esclusivamente da persone fisiche, in numero non superiore a dieci.
La società ritiene, infatti, di aver diritto all’opzione descritta, anche a mente dell’articolo 28 Dl n. 23/2020, che ha previsto una modifica dell’articolo 32-quater Dl n. 124/2019, in materia di utili distribuiti a società semplici, stabilendo che gli utili distribuiti da Srl a società semplice vanno tassati per trasparenza in capo ai soci della società semplice, con la stessa tassazione applicabile, come se i soci avessero percepito gli utili direttamente, senza il tramite della società semplice.
La società semplice, in sintesi, sarebbe una sorta di “longa manus” dei soci nella percezione degli utili da società di capitali, cioè è come se non esistesse.
L’Agenzia premette che gli articoli 115 e 116 Tuir disciplinano il regime di tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle società di capitali, introdotto con la riforma di cui al Dlgs n. 344/2003.
In particolare, l’articolo 115 disciplina l’istituto della trasparenza fiscale applicabile alle società di capitali partecipate da altre società di capitali, mentre il successivo articolo 116 regola quello della trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria (cfr., in proposito, la circolare n. 49/2004).
Quest’ultima norma dispone che l’opzione per la trasparenza può essere esercitata – con le modalità e alle condizioni dell’articolo 115 Tuir – “dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa”.
Per le Srl al cui capitale partecipano persone fisiche, dunque, l’opzione per la trasparenza è esercitabile – nel rispetto degli ulteriori requisiti di legge – solo da quelle i cui soci siano tutti e solo persone fisiche.
L’istante Srl la cui compagine sociale è composta da tre soci persone fisiche e da una società semplice (i cui soci sono quattro persone fisiche) chiede di poter aderire comunque al regime della trasparenza fiscale, alla luce di quanto previsto dall’articolo 32-quater Dl n. 124/2019, come modificato dal Dl n. 23/2020, il quale dispone che “i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale”.
L’Agenzia ritiene che la società istante non possa aderire al regime della trasparenza fiscale, in quanto, anzitutto, il dato testuale dell’articolo 116 Tuir espressamente richiede che la compagine sociale delle Srl a ristretta base proprietaria sia “composta esclusivamente da persone fisiche”.
Inoltre, l’opzione per la trasparenza comporta l’imputazione dei redditi della società trasparente direttamente ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili posseduta da ciascuno di essi e a prescindere dall’effettiva percezione, con la conseguenza che gli utili maturati in regime di trasparenza non concorrono a formare il reddito dei soci, anche qualora siano distribuiti dopo la vigenza dell’opzione per la trasparenza e anche ove eccedano il reddito imputato per trasparenza. Dunque, ove si consentisse a una Srl di cui è socia anche una società semplice l’adesione al regime della trasparenza fiscale, gli utili prodotti dalla stessa istante ricadrebbero nella suesposta irrilevanza fiscale, il che sarebbe in contrasto con le finalità dell’articolo 32-quater citato, a mente del quale gli utili distribuiti alla società semplice si intendono percepiti (e sono, dunque, tassati) in capo ai rispettivi soci.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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