Assegno unico familiare : scatta un doppio bonus per le famiglie con figli disabili. Nel nuovo scenario disegnato dall’assegno unico emergono alcune novità di rilievo che interessano una platea vasta di cittadini con effetti favorevoli, specie per le fasce di reddito più basse, prossime alla no tax area.
L’assegno manda in soffitta il sistema generalizzato delle detrazioni per figli a carico nonché una vasta pletora di bonus e crediti d’imposta (si veda «Il Sole 24 Ore» del 20 febbraio). Inoltre si passa dal parametro del reddito familiare alla situazione economica complessiva assegnando benefici anche alle famiglie con redditi e patrimoni elevati.
L’ammontare del contributo, infatti, varia in base a diversi fattori: il primo è l’indice Isee. Il beneficio è massimo per nuclei familiari con Isee pari o inferiori a 15mila euro (175 euro mensili per figlio minorenne) e va a scalare fino a un minimo per i nuclei con Isee superiori a 40mila (50 euro per figlio minorenne).
Nello scenario descritto, in presenza di un figlio disabile è possibile potenziare e addirittura duplicare il beneficio fiscale. Vediamo come. Se il minore è affetto da una disabilità «media», sarà previsto un incremento della misura di 85 euro mensili che passa a 95 se «grave» per poi arrivare a 105 euro nel caso in cui il figlio minore sia «non autosufficiente».
Una maggiorazione questa da considerarsi «fissa» che non aumenta né tantomeno diminuisce a seconda dell’Isee del nucleo familiare (come accade per la misura base dell’assegno unico) e dipende solo dal grado di disabilità in base alla tabella allegata al Decreto Isee (Dpcm 159/2013).
Così, per esempio, una famiglia composta da genitori e un figlio minore con diritto all’indennità di accompagnamento (ai fini Isee è «non autosufficiente»), se con Isee inferiore a 15mila euro, potrebbe ottenere un assegno unico di 280 euro mensili (175+105), mentre con Isee superiore a 40mila euro, avrebbe diritto a 155 euro mensili (50+105).
Per i figli con disabilità maggiorenni, invece, le cose cambiano. Nel caso in cui non abbia ancora compiuto 21 anni di età, indipendentemente dal grado di disabilità la maggiorazione verrà corrisposta nella misura fissa di 80 euro.
In questo caso, però, ai fini del riconoscimento, come precisato dalla stessa circolare Inps 23 del 2022, occorrerà che il maggiorenne sia affetto da una disabilità almeno di grado medio.
Viceversa, nel caso in cui il figlio abbia compiuto 21 anni, è previsto un assegno unico (senza ulteriori maggiorazioni) che varia, in base all’Isee del nucleo familiare, da un massimo di 85 a un minimo di 25 euro mensili.
In questo caso, però, resta ferma la possibilità della famiglia di cumulare l’assegno unico con la detrazione per familiari a carico (articolo 12 del Tuir) come di recente confermato dalla circolare 4/E del 2022.
Un trattamento, quello appena descritto, che invece non è previsto in assenza di figli con disabilità. In questo caso nessun assegno unico verrà erogato una volta raggiunti i 21 anni (salvo l’applicazione dell’articolo 12 Tuir).
Per i medesimi, peraltro nel periodo tra i 18 anni ai 21 l’assegno unico non è automatico, ma occorrerà che gli stessi siano “attivi”. Sarà necessario quindi che questi stiano studiando o lavorando (basta anche un tirocinio sotto gli 8mila euro) oppure iscritti presso un ufficio pubblico di collocamento. Diversamente non sarà possibile erogare né l’assegno unico né tantomeno a rigore dovrebbe operare la detrazione ex articolo 12 Tuir non avendo il figlio compiuto 21 anni di età.
Un’incongruenza questa del sistema che lascerebbe nel limbo la fascia di età 18-21 senza agevolazioni consentendo però al raggiungimento del ventunesimo anno di età di applicare automaticamente l’articolo 12 Tuir per i figli a carico.
Più coerentemente, quantomeno la detrazione prevista dell’articolo 12 Tuir dovrebbe giovare anche le famiglie con figli “non attivi” tra i 18 ai 21 anni, colmando il fatto che l’’assegno unico per loro non è previsto.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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