La legge n. 178/2020 ha previsto modifiche al regime di non imponibilità Iva riguardanti operazioni relative a navi destinate ad attività commerciale adibite alla navigazione in alto mare, ovvero beni e servizi alle stesse destinati e all’esclusione Iva per operazioni di locazione, noleggio e simili non a breve termine di unità da diporto.
Primi chiarimenti sono stati forniti con risoluzione n. 54 del 6 agosto 2021, con riferimento, tra l’altro, alle modalità di compilazione delle dichiarazioni di utilizzo di imbarcazioni adibite alla navigazione in alto mare.
In tale sede è stato specificato che:
– il subappaltatore, per fatturare in base al regime di non imponibilità (art. 8-bis, primo comma, lett. e), DPR n. 633/1972), dovrà ricevere dal subappaltante la dichiarazione relativa alla nave su cui verranno installati i beni da certificare, compilata dall’armatore e/o dichiarante con indicazione del relativo protocollo rilasciato dall’Agenzia delle entrate, e da quest’ultimo trasmessa al proprio fornitore diretto (subappaltante);
– quando si tratta di subappalti, è possibile fatturare in regime di non imponibilità i servizi di certificazione/collaudo di componentistica navale con comprovata destinazione su navi agevolabili, indicando in fattura il protocollo della dichiarazione rilasciata dall’armatore/proprietario;
– il subappaltatore ha l’obbligo per di conservare copia della dichiarazione telematica ricevuta dal proprio committente, fornitore diretto o indiretto dell’armatore, in aggiunta alla prova del riscontro per via telematica dell’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello di dichiarazione relativo.
Inoltre, viene chiarito che se si verifica il mancato ricevimento del modello di dichiarazione telematica richiesto, eccetto quando l’armatore/proprietario – soggetto non residente, non stabilito e non identificato nel territorio dello Stato – ha trasmesso la dichiarazione al Centro operativo di Pescara, le prestazioni di servizi di collaudo/certificazione effettuate nei confronti del subappaltante italiano vanno fatturate aggiungendo l’Iva.
Nella risposta n. 843 del 21 dicembre 2021 l’Agenzia ha ulteriormente precisato che in caso di imbarcazioni in corso di costruzione:
– la verifica a consuntivo della sussistenza della condizione della navigazione in alto mare non può essere effettuata entro la fine dell’anno solare in cui è stata inoltrata la dichiarazione;
– i committenti/dichiaranti presentano la dichiarazione indicando nella casella 2 (numero di iscrizione della nave) il codice convenzionale 9999999, lasciando vuota la casella 1 (Paese di iscrizione) e compilando la casella 3 (nome della nave) con un numero progressivo (1, 2, 3…) se vi sono più imbarcazioni in costruzione dello stesso dichiarante.
La dichiarazione in parola, infine, va presentata una sola volta e, se non sopraggiungono modifiche rispetto al primo rilascio, sarà valida fino all’anno del primo effettivo utilizzo della nave. In seguito, dovrà essere riscontrata la condizione dell’effettivo uso della nave per la navigazione in alto mare.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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