Il lavoratore che, avendo diritto alla corresponsione della NASpI, chiede la liquidazione anticipata, in unica soluzione, per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa perde il diritto all’esenzione IRPEF (e sarà quindi tenuto a versare la relativa tassazione) se non allega alla domanda di anticipazione la documentazione espressamente richiesta dall’Agenzia delle Entrate. Lo ricorda l’INPS con la circolare n. 178 del 26 novembre 2021, che riepiloga i criteri di riconoscimento dell’esenzione ai fini fiscali rinviando ad un successivo messaggio le istruzioni per la gestione delle domande di anticipazione NASpI da parte delle Strutture territoriali.
Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante norme in materia di ammortizzatori sociali ha istituito (articolo 1) la nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI, una indennità mensile di disoccupazione per il sostegno al reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente il lavoro.
Lo stesso decreto legislativo n. 22 del 2015, all’articolo 8, prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI possa richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e non ancora erogato a titolo di:
1) incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale;
2) o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Con riferimento a quest’ultima fattispecie, l’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha riconosciuto la non imponibilità ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche della prestazione di disoccupazione NASpI oggetto di liquidazione anticipata e affidato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione nonchè l’indicazione delle comunicazioni da presentare per beneficiare dell’esenzione e per attestare all’INPS l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa.
Le Entrate hanno dato attuazione a tale disposizione con il provvedimento n. 155130 del 17 giugno 2021 al quale l’INPS dà ora seguito con la circolare n. 178 del 26 novembre 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, ai fini del riconoscimento dell’esenzione fiscale, alla domanda di anticipazione, in unica soluzione, della NASpI per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
– attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio con l’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
– stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), in cui il lavoratore dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
L’INPS, sulla scorta delle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, evidenzia che l’allegazione della documentazione su riportata è condizione imprescindibile per ottenere l’esenzione ai fini IRPEF dell’anticipazione NASpI in un’unica soluzione per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa.
Pertanto, qualora alla domanda la stessa non risultasse allegata:
1) il lavoratore non potrà beneficiare dell’esenzione ai fini fiscali delle somme percepite a titolo di anticipazione NASpI di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 160 del 2019;
2) la domanda di anticipazione NASpI verrà comunque istruita e, in caso di suo accoglimento, alle somme erogate si applicherà la regolare tassazione prevista per l’anticipazione NASpI in un’unica soluzione.
L’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ha inoltre previsto che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Sul punto l’INPS ricorda che se il lavoratore che ha percepito la NASpI in forma anticipata per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una società cooperativa instaura, prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI, un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro diverso dalla cooperativa di cui ha sottoscritto una quota è tenuto alla restituzione dell’intera somma percepita a titolo di anticipazione NASpI.
L’INPS, infine, fa presente che, nel caso in cui spetti l’esenzione IRPEF (secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 12, della legge n. 160/2019 e dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate) non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate a titolo di anticipazione NASpI e certificherà nel modello di Certificazione Unica, in qualità di sostituto d’imposta (articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998), l’erogazione di tali trattamenti.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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