Marcia indietro sulle regole che disciplinano l’uso del denaro contante e dei titoli al portatore: l’asticella, abbassata da 2mila a mille euro non più tardi di due mesi fa, è stata riposizionata al precedente livello. La limitazione alla circolazione delle banconote fino a un massimo di 999,99 euro, al momento, è rinviata di un anno, sarà attivata dal 1° gennaio 2023. Il dietro front è arrivato con il comma 6-septies dell’articolo 3, Dl 228/2021, aggiunto dal Parlamento durante l’iter di conversione in legge del “Milleproroghe”.
Ancora una volta, dunque, il legislatore è intervenuto sulle disposizioni dettate dall’articolo 49 del decreto legislativo 231/2007 (“decreto Antiriciclaggio”), che ha dato concreta attuazione alle direttive comunitarie in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
In particolare, il comma 1, in linea generale, vieta il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (sia persone fisiche che persone giuridiche), quando il valore da transitare è complessivamente pari o superiore a 3mila euro (ma il successivo comma 3-bis, come vedremo, ha ridotto tale importo a partire da metà 2020); ciò, anche nel caso in cui il passaggio di mano, indipendentemente dalla causa o dal titolo, avviene con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati (si considera frazionata un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore alla sogli stabilita, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a quel limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).
Per trasferimenti oltre il tetto consentito, occorre necessariamente avvalersi di banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), Dlgs 11/2010); in tal modo, viene garantito il tracciamento dell’operazione, non solo a scopo antiriciclaggio ma anche a fini antievasione.
Tuttavia, come accennato, il comma 3-bis, introdotto dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (articolo 18, comma 1, lettera a), Dl 124/2019), ha disposto un graduale ridimensionamento della soglia di 3mila euro fissata dal comma 1, abbassandola a 2mila euro, temporaneamente, per il periodo dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 e a mille euro, definitivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
In verità, nel corso degli anni, il valore della soglia limite all’utilizzo del contante è stato modificato ripetutamente (una decina di volte), sia all’insù che all’ingiù, a seconda delle differenti politiche fiscali adottate dai governi che si sono succeduti.
Prima dell’emanazione del “decreto Antiriciclaggio” del 2007, che stabilì il limite di 5mila euro con decorrenza 30 aprile 2008, vigeva il tetto di 12.500 euro, fissato dal decreto interministeriale 17 ottobre 2002. Tale provvedimento era intervenuto sul precedente tetto di 20 milioni di lire (10.329,14 euro, dopo l’introduzione della moneta unica dell’Unione europea), applicato sin dal 1991 (articolo 1, Dl 143/1991, “Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”, poi abrogato dal Dl 231/2007).
Dopo nemmeno due mesi dall’entrata in vigore del tetto a 5mila euro fissato dal “decreto Antiriciclaggio”, lo stesso ritornò a 12.500 euro per volontà della “manovra Tremonti” (articolo 32, Dl 112/2008). Nel 2010, ripartì il trend al ribasso, che raggiunse l’apice con la “manovra Monti” (articolo 12, Dl 201/2011): dal 6 dicembre 2011, fu imposta la soglia più bassa di sempre, mille euro. La misura sopravvisse fino a tutto il 2015, quando la legge di stabilità 2016 ripristinò quota 3mila euro (articolo 1, comma 898, legge 208/2015), che riuscì a resistere fino all’intervento ad opera del citato “collegato fiscale” 2020 (Dl 124/2019).
Tale provvedimento, inserendo il nuovo comma 3-bis nell’articolo 49 del Dlgs 231/2007, calendarizzò un primo passaggio a 2mila euro, a partire dal 1° luglio 2020, e un successivo ulteriore dimezzamento a mille euro, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
La modifica ora apportata dal “Milleproroghe” riguarda proprio quest’ultima norma: il valore soglia oltre il quale si applica il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera fra soggetti diversi torna a essere, fino al 31 dicembre 2022, quello di 2mila euro già in vigore nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021; la riduzione a mille euro avverrà soltanto l’anno prossimo, dal 1° gennaio 2023.
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