Il disegno di legge di bilancio per l’anno 2022, all’articolo 5, interviene in materia di riscossione con modifiche sostanziali poiché Agenzia delle entrate – Riscossione sarà monitorata non più dal Ministro dell’economia e delle finanze, ma dall’Agenzia delle entrate e gli oneri di riscossione vengono sostituiti dagli “oneri a carico del bilancio dello Stato”.
Di seguito le novità in arrivo in tema di riscossione dal prossimo anno.
L’articolo 5 interviene sul testo dell’art. 1 del D.L. 22/10/2016, n. 193: l’Agenzia delle entrate – Riscossione continua ad essere un ente strumentale dell’Agenzia delle entrate la quale esercita direttamente le funzioni di indirizzo e vigilanza, funzioni che attualmente sono devolute al Ministro dell’economia e delle finanze.
Il direttore dell’ente è il direttore dell’Agenzia delle entrate. Il comitato di gestione è formato dal direttore, con la funzione di presidente, e da due componenti nominati dall’Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti.
La convenzione stipulata tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il direttore dell’Agenzia delle entrate, di cui all’art. 59 del D.Lgs. 30/7/1999, n. 300, porta alle seguenti innovazioni di contenuti (comma 13):
– alla lett. b): le “risorse disponibili” sono sostituite da “gli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione”, in relazione al nuovo testo dell’art. 17 del D.Lgs. 13/4/1999, n. 112;
– alla lett. c): la formula “crediti tributari” è sostituita da “crediti affidati agli enti impositori”, aumentando la gamma delle strategie per la riscossione.
In origine la norma prevedeva l’applicazione del c.d. “aggio di riscossione” sulle somme iscritte a ruolo, poi sostituito (art. 9, comma 1, del D.Lgs. 24/9/2015, n. 159) con gli “oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio”, la cui misura a carico del debitore è:
1) del 3% delle somme iscritte a ruolo se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella e del 6% se successivamente;
2) dell’1% nel caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 26/2/1999, n. 46, cioè a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento.
Dal 1/1/2022 la copertura dei costi è effettuata con oneri a carico del bilancio dello Stato inseriti nelle risorse stanziate in favore dell’Agenzia delle entrate che ne cura l’erogazione all’agente della riscossione. In sede di prima attuazione, il finanziamento è fissato in 990 milioni di euro. Pertanto, l’addebito dell’aggio non verrà effettuato.
La copertura degli oneri a carico dello Stato verrà effettuata anche mediante:
– una quota a carico del debitore, denominata “spese esecutive”, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari intraprese dall’agente della riscossione; la misura di tale voce sarà fissata con apposito D.M. che individuerà anche le diverse tipologie di spese oggetto di rimborso;
– una quota a carico del debitore per le spese di notifica della cartella di pagamento e degli altri atti da notificare la cui misura verrà indicata nel predetto D.M.;
una quota a carico degli enti creditori (purchè diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali) che verrà trattenuta all’atto del riversamento, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti qualora questi emanino un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme che sono state affidate all’agente della riscossione; tale quota verrà determinata con il suddetto D.M.;
– una quota trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1% delle somme riscosse, a carico degli enti creditori (diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzia fiscali e dagli enti pubblici previdenziali) che si avvalgono dell’agente della riscossione. La quota dell’1% potrà essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con apposito D.M. considerando i carichi annui affidati e per l’andamento della riscossione.
La normativa si applicherà dal 1° gennaio 2022.
Tuttavia, sono da considerare le seguenti eccezioni:
– il D.M. 21/11/2000, che attualmente fissa la misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, continua ad essere operante fino a quanto entrerà in vigore il nuovo D.M. avente ad oggetto le spese per le procedure esecutive e cautelari;
– per i carichi affidati entro il 31/12/2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione prevista fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa:
– l’aggio di riscossione;
limitatamente alle attività svolte fino al 31/12/2019, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.
3- E’ giunta solo recentemente l’approvazione all’ esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate , effettuate nel 2021 -2022, rinnovato dalla legge di bilancio 2021. L’agevolazione era già in vigore in misura pari al 50% dei contributi dai tempi della legge Fornero e ora lo sgravio è stato portato al 100%.
L’inps aveva emanato sul tema la circolare 56 del 2.4.2021 con le prime indicazioni sulle caratteristiche dell’agevolazione e di requisiti . Il 5 novembre sono state pubblicate le istruzioni operative per la fruizione da parte dei datori di lavoro con il messaggio n. 3809 2021.
Vediamo con ordine requisiti, caratteristiche e le indicazioni per i flussi UNIEMENS.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Non si applica quindi nei confronti delle pubbliche Amministrazioni ma come già affermato dall’Istituto hanno diritto anche gli enti pubblici economici, ovvero:
1) gli Istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
2) gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
3) le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, i iscritte nel registro delle persone giuridiche;
4) le aziende speciali costituite anche in consorzio;
5) i consorzi di bonifica;
6) i consorzi industriali;
7) gli enti morali;
8) gli enti ecclesiastici.
L’esonero in oggetto si configura come un’estensione dell’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92. L’istituto precisa che in quanto riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” , l’incentivo riguarda le seguenti 4 categorie:
– donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
– “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito deifondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Si precisa che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
– donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Vedi l’articolo “Disparità uomo donna 2021 settori e professioni agevolabili”
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. ( vanno conteggiati anche i contratti a termine di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata con rremunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo con reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.
Il requisito deve sussistere alla data della richiesta di beneficio esempio: se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza averlo richiesto per la precedente assunzione a termine, il requisito è richiesto alla data della trasformazione.
A questo proposito il nuovo messaggio precisa che il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.
Assunzioni donne: per quali rapporti di lavoro
– le assunzioni a tempo determinato;
– le assunzioni a tempo indeterminato;
– le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato con vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e anche a scopo di somministrazione.
Sono esclusi:
– i rapporti di lavoro intermittente.
– i rapporti di apprendistato e
– i contratti di lavoro domestico
in quanto godono già di aliquote contributive ridotte .
Con riferimento alla durata del periodo agevolato, si chiarisce che, l’incentivo:
– in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;
– in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;
– in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di 12 mesi.
Infine, si precisa che il periodo di fruizione può essere sospeso e differito esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
L’incentivo valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022,
– con conferma dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche
– esonero del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo pari a 6.000 euro annui.
Per il lavoro a tempo parziale, il massimale viene proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
Sulla base della normativa del 2012 l’INPS aveva indicato come non oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
– i premi INAIL;
– il contributo per TFR articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua
le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà (V. circ. inps n. 40/2018).
Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione è dovuta la restituzione del contributo addizionale dell’1,40 per cento prevista per i contratti a tempo determinato.
Nella circolare sono illustrate infine in dettaglio le condizioni ordinarie di spettanza dell’incentivo come previsto dalla legge n. 296/2006, e le modalità di verifica dell’incremento occupazionale netto, che sono da valutare in forma mensile e non annuale.
L’istituto specifica che se le assunzioni sono state effettuate nel 2021 e già comunicate con il modulo preesistente L. 92/2012 non deve inoltrarlo nuovamente in quanto sarà calcolato in automaticocome esonero totale.
Per chi invece non ha effettuato ancora la richiesta il modulo è stato aggiornato ed sarà disponibile dal 10 novembre. Per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line. Il messaggio specifica che eve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di -DenunciaIndividuale>, -DatiRetributivi>, l’elemento –InfoAggcausaliContrib- i seguenti elementi:
– nell’elemento CodiceCausale: dovrà essere inserito il valore “INDO” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020”;
– nell’elemento -IdentMotivoUtilizzoCausale-: inserire il valore “data di assunzione a tempo indeterminato o data trasformazione” nel formato AAAAMMGG (8 caratteri, ad esempio: 20210609).
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice “L541”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020”;
– con il codice “L542”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020”.
Si rammenta che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
Il recupero dell’agevolazione per le assunzioni del 2021 va esposto SOLO nei flussi uniemens di competenza novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022.
In tema di cumulabilità il nuovo messaggio 3809 precisa che : “la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, così come già precisato nella circolare n. 32/2021,deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”.(…)
Ad esempio, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell’agevolazione per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende con meno di venti dipendenti, dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 151/2001, pari al 50 per cento dei contributi datoriali dovuti, l’esonero troverà applicazione per le medesime lavoratrici a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa”
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