Quale applicazione trova il regime di esenzione da Iva con diritto alla detrazione, ai sensi dell’art. 1, commi 452 e 453, L. n. 178/2020, per servizi connessi a tamponi e vaccini contro il COVID?
Ulteriore chiarimento arriva dalla risposta n. 81 del 9 febbraio 2022 fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Il fatto è costituito da una società che ha locato ad una Fondazione una serie di tendostrutture per ambulatori completi adibiti in parte all’effettuazione di tamponi ed in parte alla somministrazione di vaccini in modalità “drive in”, compresi di servizi accessori per la gestione anti Covid-19.
Si fa presente che la legge di bilancio 2021, ai commi 452 e 453, stabilisce un regime, fino al 31 dicembre 2022, di esenzione da Iva con diritto alla detrazione per le cessioni di strumentazione per diagnostica in vitro e di vaccini contro il COVID-19 nonché per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali cessioni.
Tutto ciò è in linea, osserva l’Agenzia delle Entrate, con le disposizioni dell’Unione europea (direttiva Ue 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020, che ha modificato la direttiva Iva 2006/112/Ce), per accelerare lo sviluppo, la fabbricazione e la diffusione di vaccini contro il virus per contribuire a proteggere le persone nell’Unione.
Assirevi avvisa che le liste di controllo pubblicate sono state predisposte esclusivamente a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione associate.
Pertanto, anche se queste rappresentano un utile strumento ai fini dell’analisi della conformità dell’informativa di bilancio con le norme ed i principi contabili, avendo carattere generale, non necessariamente includono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione e potrebbero contenere aspetti non rilevanti in tutte le fattispecie.
Contemporaneamente alla pubblicazione delle Liste di controllo relative ai bilanci d’esercizio e consolidati 2021, Assirevi ha pubblicato, sul proprio sito, anche il Documento di ricerca n. 243, sempre del mese di febbraio 2022.
Con esso vengono fornite alcune linee guida per il revisore incaricato dello svolgimento della verifica di conformità della dichiarazione non finanziaria (“DNF”), ai sensi dell’art. 3 comma 10 del DLgs. 254/2016, alla luce del contesto normativo modificato:
– dall’introduzione dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (c.d. “Regolamento Tassonomia”);
– dei Regolamenti delegati (UE) 2021/2178 e (UE) 2021/2139 ad esso collegati.
Per questi fini, il Documento fornisce l’esemplificazione delle integrazioni da apportare alla relazione del revisore sulla DNF nonché per l’integrazione della lettera di attestazione resa dagli amministratori.
Dunque, le modifiche alla direttiva Iva dispongono che gli Stati membri possono adottare misure, come l’aliquota ridotta o l’aliquota zero, per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della Covid-19 e per la fornitura di vaccini contro l’infezione Covid-19, e per i servizi strettamente connessi a tali dispositivi e vaccini.
Sono considerate, si precisa, prestazioni di servizi “strettamente connesse” (indispensabili) a tali dispositivi e vaccini anti-Covid quelle per le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare ed efficace campagna di prevenzione/diagnosi e vaccinale a costi sostenibili (con risposta n. 354/2021 il principio è stato applicato all’effettuazione di tamponi).
Quindi, il contratto di locazione tra una società ed una fondazione riguardanti tendostrutture per ambulatori completi, adibiti sia all’effettuazione di tamponi sia per la somministrazione di vaccini in modalità “drive in”, rileva ai fini Iva e può beneficiare dello speciale regime transitorio illustrato (esenzione Iva senza pregiudizio del diritto alla detrazione).
Invece, non è rilevante a fini Iva la successiva messa a disposizione di questi beni da parte della fondazione all’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) in quanto avviene a titolo di comodato.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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