Con Provvedimento del 7 ottobre 2021 le Entrate definiscono le modalità con le quali si forniscono a:
contribuente e guardia di finanza le informazioni che risultano dal confronto tra le fatture elettroniche emesse,
i corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente o le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere effettuate
e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE)
Al fine di favorire l’adempimento spontaneo, l’agenzia delle entrate invia alla Pec attivata dal contribuente una comunicazione per avvisarlo dell’anomalia riscontrata.
In particolare, i contribuenti destinatari delle comunicazioni sono coloro per i quali non è pervenuta la comunicazione liquidazioni periodiche Iva per il trimestre di riferimento, sebbene risultino emesse fatture nello stesso periodo o memorizzati e trasmessi corrispettivi o comunicate transazioni con l’estero.
Il contribuente di conseguenza potrà consultare le relative informazioni di dettaglio:
all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”.
In ogni caso i destinatari della comunicazione possono comunque fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite Civis, nel caso in cui ritengano che ci sono delle inesattezze nelle fatture o nei dati in possesso dell’Agenzia e intendano evidenziare degli elementi giustificativi.
Le informazioni fornite nella comunicazione inviata dalla agenzia ai contribuenti sono:
codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata
invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite Civis, nel caso in cui si voglia giustificare la presunta anomalia.
I dati messi a disposizione nel portale fatture e corrispettivi sono:
1. numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento
2. dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (tipo di fattura, tipo di documento, numero di fattura/documento, data di emissione, identificativo del cliente/fornitore, imponibile/importo, aliquota Iva e imposta, natura dell’operazione, esigibilità Iva)
3. dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo Sdi/file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file, data di consegna della fattura)
4. dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente (numero documenti commerciali, data e ora di rilevazione, matricola del dispositivo, identificativo dell’invio telematico, imponibile/ammontare aliquota Iva e imposta, natura dell’operazione, ventilazione Iva, importo resi/annulli, dati del pagamento).
Si specifica che il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione.
Infine egli può regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi con il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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