Con la circolare n. 23 del 23 giugno 2022, l’Agenzia delle entrate, sentiti il ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente nazionale per l’energia e l’ambiente (Enea) e la Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, riepiloga i chiarimenti forniti, tramite le proprie risposte alle istanze di interpello, negli ultimi mesi, mentre la complessa disciplina del Superbonus veniva man mano modificata dal legislatore. Nel documento di prassi, un quadro riassuntivo completo delle novità che hanno interessato la maxi agevolazione fiscale introdotta dal decreto “Rilancio” (articolo 119, Dl n. 34/2020) per le spese sostenute in relazione a interventi di efficientamento energetico e/o di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Oggi, in pratica, per effetto delle modifiche apportate nel corso del tempo e, da ultimo, dal Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e da successivi decreti legge fino al Dl “Aiuti” (decreto legge n. 50/2022), in particolare, in merito alla procedura di cessione dei crediti d’imposta, il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il:
- 30 giugno 2022 dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro (articolo 5, comma 2, lettera c), Dlgs n. 242/1999), limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Per tali enti infatti non è stata prevista alcuna proroga
- 30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati
- 30 giugno 2023 dagli Iacp comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, per gli interventi di risparmio energetico e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60%o dell’intervento complessivo;
- 31 dicembre 2025 dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri
- 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025)
- 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).
Ciò detto, la circolare odierna, inquadra dettagliatamente i soggetti che possono fruire della popolare agevolazione, gli edifici interessati, le tipologie di interventi e le spesse ammesse alla detrazione.
Poi sofferma l’attenzione sull’opzione dello sconto in fattura o per la cessione del credito in alternativa alle detrazioni e sugli adempimenti procedurali.
fonte fiscooggi.it