All’avviso di liquidazione emesso dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate per il pagamento dell’imposta dovuta per la registrazione di un atto giudiziario, non deve necessariamente essere allegata la sentenza oggetto di registrazione. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 1973 del 24 gennaio 2022.
Il caso ha riguardato la registrazione di una sentenza della Corte di appello di Napoli, emessa in tema di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio.
L’Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di liquidazione al fine di riscuotere le somme dovute per la registrazione della pronuncia giudiziale. Nella motivazione dell’avviso erano stati indicati gli elementi necessari a individuare la sentenza alla quale l’atto si riferiva, ma non era stata allegata la sentenza della Corte di appello.
Le parti hanno impugnato l’avviso di liquidazione, ritenendo che fosse nullo per difetto di motivazione, a causa della mancata allegazione della sentenza alla quale si riferiva l’atto emesso dall’ufficio.
La Ctp di Napoli ha respinto il ricorso delle parti, mentre la Ctr della Campania (sentenza n. 1253/2016) ha ritenuto fondate le lamentele esposte dai contribuenti.
Prima di esaminare le ragioni alla base della pronuncia in commento, è opportuno richiamare l’articolo 7 dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000), in base al quale gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge sulla trasparenza amministrativa, legge n. 241/1990 e devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione.
Nel corso del giudizio in Cassazione, l’Agenzia delle entrate ha dimostrato che nella motivazione dell’avviso di liquidazione, la sentenza oggetto di registrazione, pur non essendo materialmente allegata all’atto impositivo, era individuata con l’indicazione dei seguenti elementi: numero del provvedimento, autorità emittente, data di pubblicazione e generalità delle parti.
In particolare, secondo la tesi erariale, bisognava verificare nel merito se gli elementi indicati nella motivazione fossero sufficienti a consentire alle parti di individuare quale fosse l’atto oggetto di registrazione al quale si riferiva l’avviso di liquidazione.
Tutto ciò a prescindere dall’allegazione della sentenza all’atto notificato.
I giudici della Corte suprema hanno accolto le osservazioni dell’Amministrazione finanziaria, sancendo il principio in base al quale:
– la mancata allegazione della sentenza all’avviso di liquidazione non determina, automaticamente, la nullità dell’atto stesso per difetto di motivazione;
– bisogna valutare caso per caso se gli elementi indicati in motivazione sono sufficienti, oppure no, a far comprendere al contribuente quale sia il presupposto impositivo verificatosi e a consentirgli di esercitare il suo diritto di difesa.
È stato, altresì, richiamato un precedente (sentenza n. 26340/2021) della stessa Corte in base al quale:
– l’avviso di liquidazione deve ritenersi adeguatamente motivato anche quando, pur in mancanza dell’allegazione della sentenza, contenga gli estremi identificativi essenziali (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi dell’atto, data di pubblicazione) e i criteri, sia normativi che di calcolo, alla base della determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota, imposta);
-se il contribuente ritiene che la motivazione dell’atto non sia idonea a tutelare le sue ragioni, il giudice dovrà valutare il contenuto specifico della motivazione, indipendentemente dall’allegazione o non allegazione dell’atto giudiziario tassato.
In senso conforme i giudici hanno richiamato altre pronunce, sempre della Corte di cassazione (ordinanze n.239/2021 e n.9344/2021), con le quali era già stato chiarito che:
– l’allegazione materiale dell’atto giudiziario tassato è necessaria solo se l’avviso di liquidazione non menziona le enunciazioni o le statuizioni soggette a imposta di registro;
– l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 7 dello Statuto del contribuente ha lo scopo di garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente, ma non riguarda gli atti e i documenti conosciuti o conoscibili dal contribuente.
Per effetto di quanto sopra evidenziato è stato accolto il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria, al fine di riconoscere la legittimità dell’avviso di liquidazione nonostante la mancata allegazione della sentenza alla quale l’avviso stesso si riferiva.
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