La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 899 del 13 gennaio 2022, ritiene legittima l’attività dell’Agenzia delle entrate che ha notificato due avvisi di accertamento a un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta dopo lo scioglimento di quest’ultima. Come nel sistema gius-civilistico, anche nell’ordinamento tributario vige il principio dell’ultrattività dell’associazione non riconosciuta e risponde il rappresentante legale della Asd anche per gli atti che producono i loro effetti dopo lo scioglimento dell’associazione.
Questo è quanto ha chiarito la sesta sezione della Cassazione civile che, con ordinanza di rinvio per il giudizio di merito alla Ctr territorialmente competente, ribaltando le decisioni dei giudici di prime e seconde cure, ha legittimato i due avvisi di accertamento emessi al fine di recuperare a tassazione le minori Ires, Irap e Iva versate da una Asd, in due anni d’imposta.
Secondo i giudici di legittimità, la Ctr, confermando la sentenza di prime cure, aveva erroneamente ritenuto che l’estinzione dell’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta portasse all’esclusione, tout court, della responsabilità personale del rappresentante legale.
Per meglio comprendere il quadro normativo della fattispecie sottoposta al giudizio di legittimità dei giudici di piazza Cavour è bene ricordare che il diritto di associazione è garantito dalla stessa Carta costituzionale che, all’articolo 18, stabilisce che: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”.
Con la mancanza del requisito della preventiva autorizzazione, la nostra Costituzione lascia libera scelta di optare per il riconoscimento o meno dell’associazione.
Occorre ricordare che a seguito del riconoscimento dell’associazione viene concesso lo status di persona giuridica, il che consente all’organizzazione di essere soggetto di diritto e di acquisire l’autonomia patrimoniale, ovverosia il patrimonio associativo diviene del tutto autonomo rispetto al patrimonio personale dei consociati, il che lo rende predisposto a poter soddisfare eventuali creditori, siano essi anche creditori erariali.
Calando quanto accennato al caso concreto, per l’Asd non era stato richiesto dagli associati il suo riconoscimento e pertanto non aveva ottenuto lo status di persona giuridica, fictio iuris che l’avrebbe distinta dalle persone che in modo associativo la costituivano e, soprattutto, non poteva fregiarsi dell’autonomia patrimoniale.
Il patrimonio dell’associazione, di fatto, non è stato distinto da quello dei propri consociati e le operazioni passive poste in essere dalla medesima avevano prodotto effetti passivi ricadenti nella sfera giuridica del rappresentante legale.
Tenuto conto di quanto espresso dall’articolo 38 del codice civile, i giudici di legittimità, nell’ordinanza in esame, hanno sottolineato la responsabilità degli atti posti in essere dalla Asd non riconosciuta è personale e solidale di “colui che agisce in nome e per conto dell’associazione” che “non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi: peraltro, l’operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2018, n. 25650; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2020, n. 4747; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14280; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2021, n. 22113)”.
La giurisprudenza della Corte, (cfr Cassazione n. 5738/2009) sostiene che, le associazioni non riconosciute, in regime di prorogatio, possono essere rappresentante in giudizio dai propri amministratori anche dopo lo scioglimento delle stesse.
Pertanto, alla luce di ciò, appare evidente che le due sentenze di merito sono state emanate in netto contrasto con quanto sostenuto dalla giurisprudenza della Corte, non tenendo conto né del principio dell’ultrattività dell’associazione disciolta, né tantomeno in ossequio al regime di proroga del potere di rappresentanza giudiziaria del rappresentante legale della associazione non riconosciuta.
In definitiva, per la Cassazione, i giudici di merito, di prime e seconde cure, sono stati tratti in inganno dal considerare l’associazione sportiva non riconosciuta priva di effetti a seguito del suo scioglimento. La responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per le obbligazioni tributarie sopravvive all’estinzione dell’associazione, anche se avvenuta anteriormente alla loro notifica.
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