L’istanza di adesione al verbale di constatazione non consente al contribuente di far riconsiderare la deducibilità dei costi sostenuti. La finalità della misura, infatti, è quella di evitare qualsiasi forma di contraddittorio e il contribuente può solo contestare l’esistenza di errori nella fase di liquidazione del tributo.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 29036 del 20 ottobre 2021 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
La vicenda parte da una verbale della Guardia di finanza con cui erano stati accertati ricavi contabilizzati e non dichiarati; la società aveva quindi presentato istanza di adesione al verbale di constatazione e, di conseguenza, l’Amministrazione aveva emesso l’atto di definizione per il recupero delle imposte e delle sanzioni sulla base del processo verbale di constatazione cui la società aveva aderito. La srl tuttavia, aveva proposto ricorso avverso l’atto di definizione, evidenziando che, se, da un lato, era stata effettivamente omessa la presentazione della dichiarazione, tuttavia le imposte erano state regolarmente versate, tenuto conto dei costi sostenuti.
La commissione aveva accolto il ricorso della società e la Ctr aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate stabilendo che l’atto di definizione era impugnabile e che lo stesso era illegittimo in quanto non erano stati considerati i costi che erano stati indicati dal contribuente nel processo verbale di constatazione.
La controversia è così giunta in Cassazione dove l’Amministrazione ha contestato la decisione per avere erroneamente ritenuto che la società era legittimata a impugnare l’atto di definizione, contenuti nel processo verbale di constatazione, nei confronti del quale, pertanto, non potevano essere mosse contestazioni nel merito. nonostante il fatto che l’Amministrazione avesse liquidato le imposte dovute tenuto conto dei rilievi
La Cassazione, nell’accogliere la domanda, ha ricordato che l’adesione ai processi verbali di constatazione ha la finalità di evitare qualsiasi forma di contraddittorio in quanto il contribuente, esercitando questa facoltà, aderisce all’integrale contenuto del processo verbale. Ne consegue che è escluso dalla procedura di adesione tutto ciò che, pur inserito all’interno del processo verbale, non ha alcuna attinenza con quanto può formare oggetto di immediata adesione, sicché non possono essere fatte oggetto di adesione tutte quelle indicazioni che, se pur inserite nel processo verbale di constatazione, necessitano di un’ulteriore attività istruttoria da parte dell’ufficio. L’eventuale evidenziazione di costi, pur se risultanti dal processo verbale di constatazione, invero, implica necessariamente un’eventuale attività di accertamento in ordine alla loro esistenza e inerenza, dunque un’attività valutativa che fuoriesce dall’ambito proprio dell’istituto in esame. Lo strumento di tutela giudiziaria quindi, ha concluso il collegio, è utilizzabile solo nel caso in cui il contribuente ravvisi degli errori in fase di liquidazione del tributo e non vi sia corrispondenza tra la maggiore imposta dovuta, secondo quanto emerge nel processo verbale di constatazione, e l’importo indicato nell’atto di definizione (cfr. Cassazione n. 4566/2020).
L’adesione al processo verbale di constatazione consentiva di definire il rapporto tributario in base al contenuto del verbale (articolo 5-bis del Dlgs n. 218/1997). Erano definibili i pvc che consentivano l’emissione di un accertamento parziale o che contenevano la constatazione di violazioni sostanziali, riguardanti imposte sui redditi, Irap ed Iva. Gli accertamenti parziali sono emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, per accertare redditi non dichiarati o maggiori redditi imponibili, sulla base dei dati in possesso dell’Anagrafe tributaria o di segnalazioni effettuate dagli organi preposti (articoli 41-bis del Dpr n. 600/1973, e 54, quarto comma, del Dpr n. 633/1972). In caso di adesione ai contenuti del verbale, da prestare entro trenta giorni dalla consegna dello stesso, il contribuente poteva usufruire della riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo.
La finalità del predetto articolo 5-bis era quella di definire celermente il rapporto tributario con un atto in cui veniva trasfuso integralmente il contenuto del pvc; tale atto costituiva titolo per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute. A tale finalità corrispondeva il vantaggio per il contribuente rappresentato dalla riduzione delle sanzioni e dalla possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute senza prestazione di garanzia.
A garanzia del contribuente, era riconosciuta la possibilità di impugnare l’atto di definizione per far valere la non corrispondenza tra gli importi in esso esposti e quelli dovuti per effetto dell’acquiescenza prestata al pvc. Una diversa interpretazione che avesse precluso ogni tipo di sindacato anche quando l’ufficio formalizzasse un atto di definizione contenente contestazioni manifestamente erronee si sarebbe tradotta in una limitazione dei diritti del contribuente sanciti dall’articolo 24 della Costituzione (cfr. Cassazione n. 4566/2020).
Infine si ricorda che dal 1° gennaio 2016 l’istituto di adesione ai processi verbali di constatazione è stato soppresso (comma 637, lettera c), punti 1, 2 e 3, dell’articolo1 della legge n.190 del 2014). Tuttavia, questo istituto continua ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro il 31 dicembre 2015 (comma 638 dello stesso articolo di legge).
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