La Ctr Liguria, con la sentenza n. 1031 del 30 dicembre 2021, ha chiarito, che il trasferimento di un bene in seguito a sentenza di revoca della donazione sconta l’imposta di registro in misura proporzionale e non in misura fissa.
La revocazione costituisce, infatti, una causa di inefficacia sopravvenuta della donazione, dotata di effetto traslativo inverso rispetto a questa.
Al centro della controversia, che vedeva contrapposti un contribuente genovese e la Dp Entrate di Genova, vi era un avviso di liquidazione, relativo all’imposta di registro per la registrazione di una sentenza emessa dal Tribunale di Genova.
Nel portare la vertenza all’attenzione della Ctp del capoluogo ligure, il contribuente lamentava la violazione degli articoli 801 cc e 8, lettere a) e b) dell’Allegato, Parte I, del Dpr n. 131/1986, in quanto la sentenza aveva dichiarato la revocazione della donazione indiretta effettuata dal marito della ricorrente in favore di quest’ultima e, quindi, a suo dire, non aveva operato alcun trasferimento immobiliare, dovendosi intendere quale sentenza di mero accertamento di un diritto di credito del donante e, come tale, soggetta all’imposta fissa.
Inoltre, sottolineava la contribuente, si doveva applicare analogicamente al caso in questione l’articolo 8, lettera e) Allegato, Parte I, de Tur, che sottopone a imposta fissa le sentenze che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto.
Il giudice di primo grado, tuttavia, rigettava il ricorso, rilevando che la sentenza tassata aveva realizzato una retrocessione traslativa dell’immobile precedentemente donato. A tale decisione seguiva l’appello della contribuente, che proseguiva il processo davanti alla Ctr Liguria.
Il Collegio ligure, nel rigettare il ricorso, premette che, nel caso della revocazione della donazione, occorre tenere presente che non ci si trova di fronte a una sentenza dichiarativa di un vizio genetico del negozio a titolo gratuito – come per il caso della nullità o dell’annullamento (articolo 1445 cc) – la quale comporta il mero accertamento dell’invalidità dello stesso e della sua inidoneità ai trasferimenti patrimoniali pattuiti.
In tale ipotesi, in particolare, manca un effetto di retrocessione o di traslazione inversa rispetto al negozio nullo o annullabile (cfr Cassazione, n. 4882/1988).
Nemmeno, continua la Ctr, ci si trova di fronte a una risoluzione contrattuale che, per espressa previsione di legge, riveste effetto retroattivo (articolo 1458 cc).
La revocazione della donazione richiede, invece, una statuizione giudiziale, di carattere costitutivo, che, in seguito a un episodio della vita sopravvenuto, non prevedibile e del tutto estraneo al rapporto contrattuale (come l’ingiuria grave, la sopravvenienza o l’ignoranza dell’esistenza di figli eccetera), provoca un effetto traslativo di segno opposto rispetto a quello cagionato dalla donazione revocata.
Non vi è motivo alcuno per estendere gli effetti della dichiarazione di nullità, della pronuncia di annullamento o della risoluzione a un istituto, di carattere indubbiamente eccezionale, concepito per tutelare il patrimonio di quel donante colpito da comportamenti del donatario stridenti, anche eticamente, con la liberalità ricevuta e che non vi sarebbe motivo di permettergli di conservare ovvero per consentire al donante, che si era risolto alla sua liberalità in assenza di figli da accudire e sostentare, di adempiere a doveri genitoriali imprevisti al momento della donazione.
L’eccezionalità dell’istituto della revocazione della donazione – continuano i giudici liguri – emerge nella sua evidenza, allorché si rifletta sul principio generale secondo il quale non è possibile far venir meno, unilateralmente, un contratto che ha ormai sortito definitivamente i suoi effetti.
Parimenti, l’istituto in argomento non è paragonabile nemmeno alla risoluzione per verificarsi di una condizione risolutiva, la cui retroattività è espressamente prevista dalla legge (cfr articoli 1360 e 792 cc nel caso della donazione con patto di riversibilità).
Non è casuale, d’altronde, che gli articoli 807, comma 2, e 808, comma 1, cc facciano salvi gli acquisti dei terzi del bene donato, intervenuti prima della domanda di revocazione, a meno che questa non sia stata antecedentemente trascritta. Essi, infatti, hanno acquistato a domino (dal proprietario), perchè tale era il loro dante causa e donatario, al momento della vendita. Mentre, al contrario, la risoluzione della donazione, per il verificarsi della condizione risolutiva, travolge anche gli acquisti dei terzi (articolo 792, comma 1, cc).
In sostanza, la revocazione di cui all’articolo 800 cc costituisce una causa di inefficacia sopravvenuta della donazione, con effetto traslativo inverso rispetto a questa e conseguente correttezza della misura proporzionale della tassazione.
In questo senso, per concludere, si può osservare come la restituzione dei frutti, disposta dall’articolo 808, comma 1, cc, si spiega con il carattere meramente obbligatorio della retroattività della revocazione della donazione.
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