La domanda giudiziale volta a ottenere dal giudice una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso può trovare accoglimento nei registri immobiliari della Conservatoria, ma lo stesso non può dirsi per quella che, invece, richiede di condannare la controparte all’adempimento degli obblighi contrattuali rimasti insoddisfatti.
La seconda fattispecie, infatti, non rientra nell’elenco tassativo delle formalità suscettibili di trascrizione individuato dall’articolo 2652 del codice civile.
A chiarirlo è il Tribunale ordinario di Firenze con il decreto di rigetto n. 42 del 31 maggio 2022, che conferma l’orientamento dubitativo già espresso dal conservatore mediante il ricorso alla trascrizione con riserva.
Il caso
La controversia sottoposta al vaglio del tribunale fiorentino nasceva dal mancato adempimento di una scrittura privata con la quale un soggetto si era impegnato a trasferire a un altro la propria metà di un immobile cointestato al 50 per cento.
Per ottenere soddisfazione, la controparte aveva proposto una domanda giudiziale con la quale si richiedeva che il convenuto fosse condannato ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, e ne ha richiesto la trascrizione invocando il punto n. 2 dell’articolo 2652 del codice civile.
La normativa
L’articolo in questione, come noto, contiene un’elencazione categorica delle domande giudiziali suscettibili di trascrizione. Fermo restando il principio generale di tassatività che sancisce come la pubblicità immobiliare possa essere consentita solo ed esclusivamente nei casi delineati della normativa, la giurisprudenza ha chiarito come tale ratio debba trovare un’applicazione ancor più rigorosa nel caso della domanda giudiziale, non potendosi dare adito ad alcuna forma di interpretazione estensiva o analogica a fronte di un’individuazione puntuale resa dallo stesso legislatore.
Quello delle domande giudiziali trascrivibili, in definitiva, è un numerus clausus normativamente sancito, che nasce per evitare un abuso dello strumento della pubblicità immobiliare nella fase introduttiva del processo; fase nella quale, evidentemente, la bontà delle richieste avanzate dall’attore non è ancora stata sottoposta al vaglio del tribunale, e si profila l’esigenza di contemperare la prevenzione del rischio che il convenuto possa spogliarsi dell’immobile con l’emersione di un pregiudizio alle sue libertà economiche a fronte della trascrizione di una domanda potenzialmente infondata.
Ribadita, quindi, l’esigenza di rinviare la pubblicità immobiliare al momento della sentenza per le domande giudiziali non elencate dal legislatore, occorre rilevare come il punto n. 2 dell’articolo 2652 cc prescriva che possano essere trascritte “le domande dirette a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre”.
Il legislatore fa qui riferimento alle domande di cui all’articolo 2932 cc, presentabili dal creditore che, munito di un titolo idoneo ex articolo 474 cpc, adisca il tribunale per intraprendere un’azione esecutiva a tutela del proprio diritto. La peculiare azione esecutiva ex articolo 2932 cc – anziché sostanziarsi nello spossessamento e nella vendita forzata dei beni del debitore – conduce all’emissione di un provvedimento che produrrà gli effetti del contratto non concluso, consentendo al creditore di ricevere soddisfazione non già in forma monetaria, bensì in forma specifica, con l’ottenimento del preciso oggetto dell’originaria pattuizione.
Malgrado una superficiale somiglianza con la circostanza in esame, occorre rilevare come la domanda giudiziale oggetto di controversia fosse invece volta a introdurre un processo di cognizione piena, e non già un’azione esecutiva a cui, evidentemente, l’attore non aveva titolo.
Il titolo esecutivo
Giova ricordare come, ai sensi del comma 2 dell’articolo 474 cpc, siano titoli idonei a intraprendere un’azione esecutiva:
- le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti muniti di efficacia esecutiva
- le scritture private autenticate relative a obbligazioni monetarie, le cambiali, e gli altri titoli di credito di pari efficacia
- gli atti pubblici ricevuti da un notaio o da un altro pubblico ufficiale.
Nel caso di specie, l’obbligazione sorgeva invece da una semplice scrittura privata, titolo evidentemente non idoneo a promuovere un’azione esecutiva, ancorché in forma specifica.
Per richiedere soddisfazione, la parte ha quindi dovuto necessariamente ricorrere a un processo di cognizione, con una domanda giudiziale non suscettibile di trascrizione: paradossalmente, l’invocata domanda di esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 cc potrà essere proposta soltanto in un’ipotetica fase successiva, ovvero laddove, malgrado l’emissione di una sentenza di condanna ad adempiere, il convenuto continui a rifiutarsi di cedere la propria quota dell’immobile.
Proprio come l’atto pubblico, infatti, la sentenza di condanna è titolo idoneo per avanzare una domanda di esecuzione, che a quel punto potrà effettivamente essere trascritta nei pubblici registri.
fonte fiscooggi.it