Possibilità di definire con modalità agevolata le liti sulle cartelle esattoriali emesse ai sensi dell’art. 36 bis del DPR n. 600/1973.
Accolto, dalla Cassazione, il ricorso di un contribuente contro il diniego alla definizione agevolata di una controversia.
Nella vicenda esaminata, l’interessato si era opposto a una cartella di pagamento per Irap emessa nei suoi confronti in sede di controllo automatizzato.
Nelle more del procedimento, lo stesso aveva presentato domanda di definizione agevolata, a riscontro della quale l’Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente il proprio diniego, asserendo che il contenzioso aveva ad oggetto una cartella di pagamento e, quindi, un atto di mera riscossione e non un atto impositivo, come richiesto dall’art. 6 del Dl n. 119/2018.
Con ordinanza n. 6170 del 24 febbraio 2022, la Sesta sezione della Cassazione ha giudicato l’impugnazione del contribuente tempestiva e fondata.
Gli Ermellini hanno richiamato, sulla questione, il recente arresto con cui le Sezioni Unite civili hanno espressamente ammesso la possibilità di utilizzo della definizione nelle liti anche per le cartelle emesse ai sensi dell’art. 36 bis del DPR n. 600/1973 (Cass. SS. UU. n. 18298/2021): in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato, con la quale l’Ufficio finanziario liquida le imposte calcolate sui dati forniti dal contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione agevolata.
Ciò, laddove la cartella di pagamento costituisca il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile ex art. 19 del D. Lgs n. 546/1992 non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.
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