La Ctr della Sardegna, con la sentenza n. 273 dell’11 aprile 2022, ha stabilito, in tema di assoggettabilità a Irpef delle borse di studio, che la locuzione “erogazione dell’assegno nella sua integrità”, disposta dalla normativa sovranazionale di riferimento, deve essere interpretata come esente da imposte solo qualora un’espressa disposizione normativa nazionale lo preveda.
Quindi, la borsa di studio erogata dalla Regione Sardegna nell’ambito del programma “Master and Back” è soggetta a Irpef.
Si premette, che “Master and Back” è il programma della Regione Sardegna che consente ai giovani laureati sardi di accrescere le proprie competenze attraverso un percorso di alta formazione presso università di eccellenza operanti al di fuori dell’isola, per poi mettere a disposizione del territorio sardo le competenze e le professionalità acquisite.
Ebbene, uno studente, vincitore di borsa di studio per il richiamato programma, riceveva un assegno dalla Regione, la quale erogava l’importo mensilmente, trattenendo e versando all’erario le ritenute fiscali.
Il beneficiario della borsa riteneva, però, che l’assegno non potesse essere assoggettato alle ritenute Irpef in quanto esente dall’imposizione e, con tale convinzione, avanzava istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate del capoluogo sardo, che però lo rifiutava.
Il borsista ricorreva, allora, avanti alla Ctp di Cagliari invocando a suo favore l’articolo 80 del Regolamento Ue n. 1083/2006, che prescrive l’erogazione in tempi brevi dell’assegno di studio e nella sua integrità.
I primi giudici rigettavano il ricorso. Lo studente proponeva, quindi, gravame avanti alla Ctr Sardegna, lamentando l’erronea interpretazione, da parte della Ctp adita, della normativa sovranazionale posta a salvaguardia dell’integrità di erogazione delle borse di studio.
Il 40% dell’erogazione, esponeva l’appellante, è finanziata con fondi strutturali dell’Ue e il 60% con fondi regionali e, pertanto, se non era ammissibile in via primaria l’esonero totale, almeno in via subordinata lo studente avrebbe dovuto fruire del regime di esenzione fiscale parziale, limitato cioè ai fondi provenienti dall’Ue, mentre la borsa era stata trattata alla medesima stregua di un reddito da lavoro dipendente, con tassazione ex articolo 50 Tuir sull’intero assegno di studio, senza alcun discernimento.
La Corte di giustizia, tra l’altro, concludeva l’assegnista, si era pronunciata a favore dell’esenzione dalle imposte che lo Stato membro applica sui redditi da lavoro dipendente e aveva individuato nel beneficiario il soggetto che godeva di tale privilegio.
La sentenza
La Ctr sarda premette che l’articolo 24 del Dpr 600/1973 impone al sostituto d’imposta, nel caso in esame alla Regione Sardegna, di operare le ritenute d’acconto sul reddito corrisposto ai soggetti amministrati e non menziona il reddito derivante da borse di studio quale beneficiario dell’esenzione da tassazione.
L’articolo 80 del Regolamento Ue citato, che prescrive il pagamento “integrale” delle borse, non va interpretato come “scevro da imposte”, tenuto conto che l’erogazione integrale dell’assegno di studio contemplata dalla norma Ue, non significa esenzione da Irpef.
A questo proposito, il Mef ha formulato un prospetto reperibile sul proprio sito web, in cui ha elencato tutte le tipologie di borse di studio erogate nello Stato Italiano e per le quali è prevista l’esenzione dall’imposizione fiscale. Ad esempio, sono esenti Irpef le borse assegnate agli studenti universitari, ai dottorati di ricerca, le borse erogate agli specializzandi delle varie discipline di medicina. L’elenco, osserva la Ctr, non menziona la borsa assegnata al contribuente denominata “Master and Back”. Se l’assegno fosse stato esente da Irpef, il ministero l’avrebbe inserito nel prospetto, pertanto, alla mancata elencazione deve essere attribuito il principio interpretativo “lex dixit quam voluit” e, di conseguenza, la borsa di studio in questione è stata legittimamente assoggettata a Irpef.
Infine, conclude il Collegio regionale, nel caso esaminato non sussiste antinomia tra norma nazionale e norma comunitaria. In tale ipotesi avrebbe prevalso la seconda oppure sarebbe stato applicato il principio della disapplicazione della norma nazionale e privilegiata quella comunitaria per risolvere il conflitto. Tuttavia, non ravvisandosi tale conflitto, appare ai giudici sussistere una ragione sufficiente per applicare sic et sempliciter la norma nazionale, che impone la tassazione Irpef della borsa di studio erogata al ricercatore per il programma di alta formazione in questione.
fonte fiscooggi.it