L’aliquota Iva del 10% prevista al numero 119 della tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, nel testo anteriore all’articolo 1, comma 340, legge n. 205/2017, si applica alle prestazioni oggetto dei contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali indicati al successivo numero 123, ossia al rapporto contrattuale tra artisti e intermediario, relativamente alle prestazioni rese dagli artisti, ma non anche a quelle degli intermediari ovvero da soggetti coinvolti nell’allestimento dello spettacolo. Lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza n. 26879 del 5 ottobre 2021.
I fatti
Una srl che si occupa della gestione di grandi manifestazioni ha realizzato una tensostruttura in vista dello spettacolo di un noto comico italiano a Roma. Con avviso di accertamento per Iva, Ires e Irap 2007, l’ufficio ha recepito i rilievi contenuti nel pvc della Gdf e ha recuperato, nei confronti della contribuente, (anche) la maggiore Iva relativa all’allestimento dell’edificio stabile realizzato tramite la tensione di tessuti e cavi per lo spettacolo a Roma, corrispondente alla differenza tra l’aliquota del 10%, indicata nelle fatture emesse in esecuzione del relativo contratto con un’altra società, e l’aliquota ordinaria del 20 per cento.
L’ufficio procedeva, quindi, al recupero della differenza d’imposta ritenendo che la realizzazione della struttura fosse attività non strettamente connessa alla tipologia di spettacolo effettuata al suo interno in quanto, a una tensostruttura completa di tribune, palco, servizi igienici, che ben può ospitare tanto spettacoli di cabaret quanto balletti, concerti, convention di lavoro o altri eventi non connessi ai “contratti di scrittura”, non era applicabile l’aliquota prevista al n. 119 della tabella A, punto III, allegata al decreto Iva trattandosi, nella fattispecie, di prestazioni di servizi rese da soggetti coinvolti nell’allestimento dello spettacolo preordinate alla realizzazione della struttura o alla fornitura di materiali, come service, pianoforti, palchi, affitto locali, eccetera.
La srl ha impugnato l’avviso sostenendo che, per le “prestazioni tecniche direttamente strumentali” (di natura tecnica e strettamente connesse alla tipologia di spettacolo e alla relativa modalità di esecuzione dello stesso), doveva essere riconosciuta l’aliquota agevolata del 10 per cento
Nei gradi di merito, il rilievo ha avuto sorte altalenante: la Ctp ha ritenuto fondato il recupero poiché l’allestimento delle componenti materiali della struttura non riguardava attività strettamente strumentali alla prestazione artistica beneficiata dall’aliquota ridotta (quali, ad esempio, l’installazione di un impianto sonoro necessario all’esecuzione di un concerto).
In riforma del capo della sentenza di primo grado, la Ctr ha ritenuto, invece, che l’aliquota ridotta corrispondeva alla corretta aliquota d’imposta in quanto la realizzazione della struttura era finalizzata strettamente e unicamente alla gestione dello specifico spettacolo teatrale organizzato a Roma.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso (incidentale) per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di legge (articoli 3 e 16 Dpr n. 633/72; articolo 1, comma 300, legge n. 296/2006; articolo 98, direttiva Ce n. 112/2006) e la Corte ha accolto tale motivo, affermando che “il n. 119 della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 fa riferimento ai contratti di scrittura, ossia quelli con cui vengono scritturati gli artisti, ed è stata oggetto di novella applicabile ai fini IVA con decorrenza 1.1.2018 per effetto della L. 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 340” (Cassazione, n. 26879/21).
Osservazioni
Al fine di verificare se la realizzazione di un’opera per un evento teatrale possa beneficiare dell’aliquota Iva ridotta, i giudici di piazza Cavour hanno effettuato una duplice verifica; la prima, formale, sulla base dell’interpretazione letterale della disposizione contenuta nel n. 119, tabella A, sopra richiamato, considerando anche le successive modifiche; la seconda, sostanziale, sulla base degli elementi delineati nei gradi di merito e caratterizzanti la prestazione in contestazione.
La Corte ha osservato che, nella formulazione previgente alla modifica del 2017 e applicabile alla fattispecie in esame, il testo del n. 119 citato prevedeva l’applicazione dell’aliquota agevolata al 10% solo per i “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali” e tale riferimento doveva intendersi ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli individuati al successivo n. 123 della tabella A, p. III, allegata al decreto Iva.
Il nuovo testo del n. 119, successivo alle modifiche del 2017, prevede il beneficio dell’aliquota ridotta per “i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari”.
Confrontando il tenore delle due disposizioni, la Cassazione ha chiarito che non può essere rinvenuta alcuna portata innovativa nella prima parte del testo novellato, in cui gli spettacoli vengono individuati attraverso il richiamo al punto n. 123, proprio perché il richiamo esplicita quanto già contenuto nell’articolo1, comma 300, legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), norma di interpretazione autentica (“per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al numero 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al numero 123 della stessa Tabella A, parte III”).
Portata innovativa e, quindi, non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (in quanto la novella del 2017 è entrata in vigore dal 1° gennaio 2018 e non può essere applicata retroattivamente), ha, invece, il contenuto della disposizione nella sua seconda parte, nella quale anche le prestazioni rese da intermediari sono comprese nell’ambito di applicazione dell’aliquota agevolata.
Di conseguenza, con riferimento al testo anteriore alla novella del 2017, restano escluse dall’ambito di applicazione del punto n. 119 le operazioni connesse e funzionali alla realizzazione dello spettacolo e alla connotazione artistica dello stesso, nei confronti delle quali trova applicazione l’aliquota Iva ordinaria o, comunque, quella prevista specificamente ex lege per il tipo di prestazione effettuata.
Tale interpretazione, ai fini dell’applicazione dell’imposta ridotta, risulta coerente anche con le previsioni del diritto Eurounitario, in particolare del disposto ex n. 9), allegato III, direttiva n. 2006/112/Ce (secondo il quale può essere applicata un’aliquota agevolata alle “prestazioni di servizi fornite da o diritti da versare a scrittori, compositori e artisti interpreti”) e, come affermato dalla Corte, l’agevolazione “deve essere circoscritta al rapporto contrattuale tra artisti e intermediario, relativamente alle prestazioni rese dagli artisti, con riferimento ai contratti con cui vengono scritturati gli artisti e al ‘pacchetto’ venduto dall’intermediario all’organizzatore relativamente alle prestazioni degli artisti”.
Individuata la disciplina applicabile ratione temporis alla fattispecie al suo vaglio, la Cassazione è stata chiamata a stabilire se l’aliquota Iva del 10% fosse applicabile anche alle prestazioni di “servizi tecnici” per la realizzazione di eventi spettacolistici, quali forniture di palcoscenico, scenografie, impianti, ecc., effettuati per la relativa progettazione, installazione e conseguente funzionamento, in tal modo estendendo il regime agevolato, oltre che per i contratti stipulati tra artisti e produttori, anche ai contratti posti in essere fra produttori e organizzatori.
Al riguardo, i giudici di piazza Cavour hanno posto in luce che le prestazioni in contestazione erano relative all’anno di imposta 2007 e che, in tale annualità d’imposta, i contratti di scrittura ai quali si applicava l’aliquota del 10% dovevano intendersi solo quelli connessi agli spettacoli individuati al n. 123, tabella A, parte III, Dpr n. 633/1972. Tale conclusione trova conferma nell’orientamento di legittimità intervenuto sulla tipologia di attività spettacolistiche ex n. 123 citato che “si caratterizzano per il loro svolgimento davanti ad un pubblico, che ne è il diretto fruitore, e godono di un trattamento fiscale agevolato, disciplinato dall’articolo 74 quater del medesimo decreto …, sicché in esse, anche alla luce dell’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 23 ottobre 2003, in C-109/02, non rientra la vendita di uno spettacolo dal produttore all’organizzatore”, con la precisazione che deve essere “esclusa l’applicabilità estensiva della specifica agevolazione prevista dal punto 123 della Tabella” (Cassazione, n. 12280/2015, n. 15873/2016 e n. 622/2018).
Di conseguenza, l’aliquota Iva agevolata può riconoscersi solo alle prestazioni oggetto dei “contratti di scrittura”, cioè alle prestazioni artistiche rese da soggetti che forniscono un apporto interpretativo o innovativo, di tipo personale e professionale, all’evento spettacolistico.
Sono invece escluse dall’ambito applicativo del n. 119:
– le prestazioni di servizi rese da soggetti coinvolti nell’allestimento dello spettacolo che, pur essendo preordinate alla realizzazione della struttura o alla fornitura di materiali (ad esempio, fornitura di service, pianoforti, palchi, affitto locali, eccetera), non presentano le caratteristiche indicate nel n. 123 non essendo rese al pubblico, bensì all’organizzatore, costituendo quindi, generiche prestazioni di servizi, come tali soggette all’aliquota IVA ordinaria;
– i servizi effettuati anche da soggetti terzi coinvolti nell’allestimento dello spettacolo dai produttori ma che hanno per oggetto attività diverse da quelle indicate nel n. 123 e rispetto ai quali rileva, quale documentazione fiscale, non biglietto di accesso allo spettacolo come previsto dal n. 12, bensì la fattura.
Sarà il giudice del rinvio a riesaminare il caso in esame in relazione ai profili messi in luce dal giudice di legittimità.
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