Sono tenuti alla presentazione della comunicazione periodica delle liquidazioni IVA tutti i soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.
La posizione IVA dei soggetti passivi deve essere determinata con periodicità mensile o trimestrale.
In caso di liquidazione mensile, l’imposta viene liquidata ed, eventualmente, cioè se emerge un debito, versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. In caso, invece, di liquidazione trimestrale:
I contribuenti trimestrali cd. “speciali”, liquidano e versano l’imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento senza applicare la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi;
I contribuenti trimestrali per opzione liquidano e versano l’imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, applicando la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione periodica delle liquidazioni IVA i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno non vengano meno le citate condizioni di esonero. L’invio va effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre.
Il DL n. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (Decreto crescita) ha previsto che la comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre può essere effettuata insieme con la dichiarazione annuale IVA, che in tal caso dev’essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Per l’omessa incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA la sanzione va da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000, inoltre, la sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita. Resta ferma la possibilità di procedere al ravvedimento operoso.
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08