Con Principio n 13 del 29 settembre 2021 le Entrate chiariscono che solo l’effettivo destinatario della merce importata – impiegata nell’esercizio della propria attività – può detrarre l’IVA assolta in dogana, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti (di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
La detrazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, dello stesso decreto, secondo cui
«Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».
Per quanto riguarda gli obblighi di registrazione e dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, le bollette doganali sono soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, con la conseguenza che valgono i chiarimenti resi con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018.
In particolare, con il su citato provvedimento, è stato specificato che:
il giorno da quale decorre il termine per l’esercizio della detrazione coincide
con il momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione disposta dalla norma
i) sostanziale (avvenuta esigibilità dell’imposta),
ii) formale (possesso di una valida fattura e/o di una bolletta doganale)
Concludendo, il diritto alla detrazione può essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi del citato articolo 25 – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.
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