Definite le modalità con cui l’Agenzia mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche tramite gli strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra le fatture elettroniche emesse, i corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente o le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere effettuate e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva. L’Agenzia, al fine di favorire l’adempimento spontaneo, invia alla Pec attivata dal contribuente una Comunicazione per avvisarlo dell’anomalia riscontrata. Il contribuente potrà consultare le relative informazioni di dettaglio all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”.
I destinatari della comunicazione possono comunque fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite Civis, nel caso in cui ritengano che ci sono delle inesattezze nelle fatture o nei dati in possesso dell’Agenzia e intendano evidenziare degli elementi giustificativi. Le novità nel provvedimento del 7 ottobre 2021 siglato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.
Il provvedimento precisa che le informazioni rese disponibili ai contribuenti sono:
codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente
numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento
codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata
modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata
invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite Civis, nel caso in cui si voglia giustificare la presunta anomalia.
L’Agenzia delle entrate, per una valutazione sulla correttezza dei dati in suo possesso e consentire al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti, trasmette una Comunicazione contenente le citate informazioni, all’indirizzo di Posta elettronica certificata fornito dal contribuente. In particolare, i contribuenti destinatari delle comunicazioni sono coloro per i quali non è pervenuta la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva per il trimestre di riferimento, sebbene risultino emesse fatture nello stesso periodo o memorizzati e trasmessi corrispettivi o comunicate transazioni con l’estero.
La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono disponibili all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”. Si tratta, nello specifico, del:
1. numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento
2. dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (tipo di fattura, tipo di documento, numero di fattura/documento, data di emissione, identificativo del cliente/fornitore, imponibile/importo, aliquota Iva e imposta, natura dell’operazione, esigibilità Iva)
3. dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo Sdi/file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file, data di consegna della fattura)
4. dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente (numero documenti commerciali, data e ora di rilevazione, matricola del dispositivo, identificativo dell’invio telematico, imponibile/ammontare aliquota Iva e imposta, natura dell’operazione, ventilazione Iva, importo resi/annulli, dati del pagamento).
Con le stesse modalità il contribuente, a sua volta, può chiedere informazioni o segnalare all’Agenzia elementi in suo possesso.
Il provvedimento precisa inoltre che l’Agenzia rende disponibili tali dati anche alla Guardia di finanza, tramite strumenti elettronici.
I contribuenti a conoscenza della possibile anomalia possono regolarizzare la loro posizione con il ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997), beneficiando, così, della riduzione delle sanzioni previste dalla normativa.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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