Con la risposta n 247 del 6 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate conferma quanto già ribadito in altre occasioni, in tema di comportamento da adottare in caso di rottura o malfunzionamento dei registratori di cassa o dei server Rt, cioè di eventi che impediscono la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 2, Dlgs n. 127/2015).
Sollecitata dal circostanziato interpello di una società, che adempie all’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati delle operazioni giornaliere attraverso server Rt installati nei propri punti vendita, la quale si preoccupa delle eventuali conseguenze sanzionatorie derivanti dal malfunzionamento degli stessi server, in sostanza, torna a precisare quanto detto, da ultimo, al punto 18, della consulenza giuridica n. 3/2022).
Pertanto, conferma che, a fronte del malfunzionamento del registratore telematico o del server Rt o dell’intero apparato, rendendolo inidoneo a memorizzare e trasmettere all’Agenzia, nei termini normativamente previsti, i dati completi e corretti dei corrispettivi, lo stesso va posto nello stato “Fuori Servizio” (cfr le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 28 ottobre 2016). Stato che consente all’amministrazione di essere a conoscenza di un problema reale e di motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati.
Inoltre, ferme restando le generali previsioni in materia – prima fra tutte, la tempestiva richiesta di intervento di un tecnico specializzato – la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall’amministrazione finanziaria, ovvero la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture. Tale trasmissione può comunque avvenire, su base volontaria, avvalendosi della richiamata procedura di emergenza.
Poi, aggiunge che la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza.
Il rispetto di tali prescrizioni e la corretta liquidazione dell’imposta portano a evitare le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 2-bis; 11, comma 2-quinquies e 12, comma 2, del Dlgs n. 471/1997.
Infine, riguardo all’ipotesi in cui, pur a fronte della corretta liquidazione dell’imposta e dell’utilizzo del registro di emergenza, il registratore telematico o il server Rt in tilt non sia stato posto “fuori servizio” e abbia memorizzato e/o trasmesso dati incompleti o comunque non veritieri (escludendo come tali quelli frutto di arrotondamento legislativamente consentito, ad esempio, dall’articolo 13-quater del Dl n. 50/2017, o di corretto invio/re-invio entro i dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione), l’Agenzia precisa che la sanzione applicabile è sempre quella dell’articolo 11, comma 2-quinquies, del Dlgs n. 471/1997, ossia 100 euro per ciascuna trasmissione.
Per la società istante, la risposta ricevuta, nonostante sia una conferma di cose già dette, è determinante ai fini del trattamento sanzionatorio dei comportamenti tenuti prima. Gli uffici competenti, infatti, in fase di controllo, esaminando il caso concreto, possono anche valutare l’eventuale presenza di cause di non punibilità.
fonte fiscooggi.it