Con Provvedimento n 249936 del 30 settembre 2021, pubblicato in data 1 ottobre, le Entrate dispongono le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021.
Viene recepito quanto disposto dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021 ossia l’ampliamento dei soggetti tenuti a comunicare i dati della tessera sanitaria includendo questa nuova lista:
1. i tecnici sanitari dei laboratori biomedici
2. i tecnici audiometristi
3. i tecnico audioprotesisti
4. i tecnici ortopedici
5. i dietisti
6. i tecnici di neurofisiopatologia
7. i tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
8. gli igienisti dentali
9. i fisioterapisti
10. i logopedisti
11. i podologi
12. gli ortottisti e gli assistenti di oftalmologia
13. i terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
14. i tecnici della riabilitazione psichiatrica
15. i terapisti occupazionali
16. gli educatori professionali
17. i tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Il provvedimento ripropone e conferma quanto già previsto con il Provv. 115304 6 maggio 2019 in relazione alle modalità di accesso ai dati aggregati, alla consultazione delle informazioni di dettaglio da parte del contribuente, all’opposizione dell’assistito a rendere disponibili gli stessi dati all’Agenzia delle entrate, alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e alla conservazione delle notizie per finalità di controllo. Confermate inoltre le regole del Provv. 329676 del 16 ottobre 2020 in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste.
Si specifica inoltre l’elenco delle spese che con l’autorizzazione del Garante dovranno essere inviate al sistema TS dai soggetti tenuti a farlo, per confluire nella precompilata 2021 e in particolare le spese per:
a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
d) servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie;
e) farmaci per uso veterinario;
f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016;
h) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019; i) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019;
j) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021;
k) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
l) altre spese sanitarie.
Ricordiamo che il contribuente può opporsi all’utilizzo di questi dati delle spese sanitarie.
In particolare, il provvedimento specifica che quanto previsto in tema di opposizione dal provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019, riguardante la richiesta verbale al medico o alla struttura sanitaria, dell’annotazione sul documento fiscale, dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie, si applica con riferimento alle spese sanitarie, relative alle prestazioni erogate da parte dei soggetti di cui sopra, sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui si tratta.
Quindi in relazione ai soggetti su elencati nuovi obbligati ai sensi del DM del 16 luglio 2021 la modalità di opposizione si applica alle spese sostenute dal 30 novembre 2021.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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