Atteso che l’errata applicazione del massimale contributivo deriva dalla dichiarazione resa dall’istante, che non ha correttamente comunicato all’ex datore di lavoro la sua posizione contributiva rispetto al termine del “1° gennaio 1996” , lo stesso è tenuto a riversare all’ex datore di lavoro, che li ha anticipati, i contributi a suo carico. Ciò posto, il contribuente chiede chiarimenti in merito alle modalità con cui procedere alla restituzione dei contributi, per la quota a suo carico, e alla eventuale deducibilità di quest’ultimi, trattandosi di contributi obbligatori per legge.
L’Agenzia, con la risposta n. 117 del 15 marzo 2022, osserva che la maggior quota contributiva, derivante dall’erronea applicazione del massimale contributivo previsto solo per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996 (articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995), dovuta dal contribuente “vecchio iscritto” a favore dell’ex datore di lavoro, sollecitato dall’Inps ad adempiere, costituisce un’integrazione di contributi obbligatori per legge, a suo tempo non versati, deducibile ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir. Tanto appurato, nella stessa risposta, spiega come operare lo scomputo.
In sostanza, il contribuente, che si è rivolto all’amministrazione, ha dovuto rimborsare all’ex datore di lavoro le somme a suo carico, anticipate dall’ex datore di lavoro, richieste dall’Inps, a causa della mancata comunicazione all’azienda dell’esistenza di un’anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996. Tale circostanza ha, infatti, determinato per l’Inps non soltanto l’omissione contributiva, ma anche il disconoscimento dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall’Istat, previsto dal richiamato articolo 2 della legge n. 335/1995 per i “nuovi iscritti” a forme pensionistiche obbligatorie e privi di anzianità contributiva precedente. Ora, l’istante chiede chiarimenti sulle modalità con cui procedere alla restituzione dei contributi per la quota a suo carico e se gli importi siano deducibili.
L’Agenzia fa presto a ricordare che, in base alla norma di riferimento (articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir) sono deducibili, tra l’altro, tutti i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. E ancora che, in tema di oneri deducibili dal reddito complessivo, i contributi in argomento sono deducibili solo se risultano effettivamente a carico del contribuente e debitamente documentati. Inoltre, in applicazione del “principio di cassa”, come per ogni altro onere, sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo, con riferimento al periodo d’imposta in cui sono stati versati.
Tanto premesso, nel caso concreto, la maggior quota contributiva, derivante dall’erronea applicazione del massimale contributivo, rimborsata dal contribuente istante all’azienda per cui lavorava, può essere considerata un’integrazione di contributi obbligatori per legge, a suo tempo non versati, senza dubbio deducibile dal reddito.
In applicazione del principio di cassa, inoltre, per operare la sottrazione, lo stesso contribuente dovrà fare riferimento al periodo di imposta in cui ha restituito tali oneri e non all’annualità in cui l’ex datore di lavoro è stato chiamato a versare (e ha versato) la maggior quota contributiva a carico del dipendente, regolarizzando le omissioni contributive obbligatorie. I contributi in argomento andranno collocati nel rigo E21 della dichiarazione dei redditi, dedicato ai “Contributi previdenziali e assistenziali”, e documentati mediante una certificazione unica (CU) rilasciata dall’ex datore di lavoro che attesti le somme oggetto di deduzione con l’inserimento di un’annotazione a contenuto libero (con il codice ZZ).
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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