Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2021 n 259 il Decreto MEF del 30 settembre relativo a “Modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’anno 2021 per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità”
Il Decreto fissa le regole per il rimborso IMU 2021 prima rata o unica rata non dovuta per convalida di sfratto per morosità
In particolare:
– alle persone fisiche che possiedono un immobile,
concesso in locazione a uso abitativo;
– che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020,la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021;
– è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’immobile predetto;
– l’esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
Tali soggetti hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.
Coloro che hanno versato l’imposta in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2021, hanno diritto al rimborso dell’intero importo corrisposto.
In attuazione dell’articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i soggetti aventi diritto al rimborso dell’IMU 2021, presentano al comune competente un’istanza di rimborso nella quale vengono dichiarati, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell’immobile, i seguenti elementi che danno diritto al rimborso:
a) possesso dell’immobile;
b) concessione dello stesso in locazione a uso abitativo;
c) estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per 3 morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
d) estremi del versamento della prima rata o dell’unica rata dell’IMU riferita all’anno 2021;
e) importo di cui si chiede il rimborso;
f) coordinate bancarie.
I soggetti beneficiari della esenzione devono attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’IMU, nonché l’importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione, che deve essere presentata a norma dell’articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019
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