Sono “3971”, “3972” e “3973” i codici tributo che le imprese proprietarie delle piattaforme marine dovranno utilizzare per versare ai Comuni, nelle cui acque territoriali sono installati tali manufatti, la quota a essi spettante della nuova imposta immobiliare (Impi) introdotta in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale dal collegato fiscale al Bilancio 2020 (articolo 38, Dl n. 124/2019).
Come previsto dal decreto interministeriale firmato lo scorso 28 aprile dai ministri dell’Economia e delle Finanze, dell’Interno, della Difesa e della Transizione ecologica, che ha tra l’altro individuato i Comuni destinatari, i tre identificativi – il primo per l’imposta, il secondo e il terzo, rispettivamente per gli eventuali interessi e sanzioni da accertamento – arrivano con una risoluzione dell’Agenzia delle entrate, la n. 27 del 10 giugno 2022.
In relazione all’Impi, ricordiamo che va calcolata applicando un’aliquota pari al 10,6 per mille al valore contabile delle piattaforme, determinato sulla base delle regole dettate per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (articolo 5, comma 3, Dlgs n. 504/1992).
Una volta determinato, il tributo deve essere versato in due tranche, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno, e suddiviso tra lo Stato e gli individuati Comuni. Al primo è riservata la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille, ai secondi al 3 per mille.
Sull’Impi, poi, sono arrivati importanti chiarimenti con la risoluzione Df n. 8/2020.
Detto questo, per consentire il versamento dell’Impi tramite modello F24, in favore dei Comuni ai quali spetta detta parte di gettito, e le maggiori somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, derivanti dallo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione svolte dai comuni, sono istituiti i codici tributo:
- “3971” – “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – COMUNE”
- “3972” – “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”
- “3973” – “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”.
La risoluzione precisa che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
Per quanto riguarda, invece, la quota da destinare allo Stato, deve essere utilizzato il codice istituito nel primo anno di applicazione dell’imposta. In quell’anno e nel 2021, la stessa, in attesa dell’individuazione dei Comuni beneficiari, è stata versata per intero, provvisoriamente, allo Stato.
Al momento della compilazione del modello F24, i neoistituiti codici tributo riportati nella sezione “Imu e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, segnalando, nel campo “codice ente/codice comune”, il codice catastale del Comune nel cui territorio è situata la piattaforma.
Se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento, è necessario barrare la casella “Ravv.”; se invece si riferisce all’acconto, quella “Acc.” e quando al saldo, quella “Saldo”. In caso di pagamento in un’unica soluzione bisogna barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”.
Infine, nei campi “Numero immobili” e “Anno di riferimento”, vanno rispettivamente riportati il numero degli immobili e l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nell’ipotesi in cui sia stata barrata la casella “Ravv.” È necessario indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
In conclusione, l’Agenzia rimarca il fatto che nel compilare il campo relativo al “codice ente/codice comune” si deve fare esclusivo riferimento ai codici catastali dei comuni individuati dal decreto interministeriale attuativo della norma originaria. Tali codici catastali devono essere utilizzati, in luogo del codice generico “Z999” specificato nella risoluzione n. 77/E del 2 dicembre 2020, anche in corrispondenza del codice tributo “3970”, relativo al versamento della quota riservata allo Stato.
fonte fiscooggi.it