Dal 30 maggio è possibile compilare la dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021. Quest’anno, infatti, è previsto un unico invio per entrambi i periodi di imposta, mentre, ordinariamente la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Inoltre, dal 7 giugno, sarà disponibile, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, un servizio che consente di predisporre e inviare interattivamente il modello. L’utente, una volta entrato nella sezione personale deve accedere all’area “Servizi” e cliccare sulla voce “dichiarazioni”. L’adempimento deve essere effettuato entro il prossimo 30 giugno.
È quanto comunica un avviso pubblicato, ieri 31 maggio 2022, sul sito del dipartimento per le Finanze.
Modello, istruzioni e specifiche tecniche sono stati approvati con il decreto Mef dello scorso 29 aprile .
Le dichiarazioni possono essere presentate utilizzando i canali telematici (Entratel/Fisconline) dell’l’Agenzia delle entrate.
Ricordiamo che il tributo locale, disciplinato dall’articolo 4 del Dlgs n. 23/2011, può essere introdotto dai Comuni capoluogo di Provincia, dalle unioni di Comuni e dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.
I gestori delle strutture ricettive, e i soggetti che incassano canoni e corrispettivi per locazioni brevi, sono tenuti a riscuotere l’imposta di soggiorno dovuta dai loro clienti per poi riversarla all’ente locale presentando anche la relativa dichiarazione.
La dichiarazione può essere presentata anche da un soggetto diverso dal gestore della struttura, come ad esempio, il rappresentante, il curatore fallimentare, l’erede. In caso di locazioni brevi l’adempimento spetta al “mediatore della locazione” ossia al “soggetto che riscuote il canone o il corrispettivo o che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
Il modello può essere presentato, infine, anche da un intermediario abilitato.
fonte fiscooggi.it