La circostanza che gli imponibili accertati siano consistenti non ha rilievo al fine di dimostrare l’urgenza del Fisco così come non ha rilievo nemmeno la prossimità della scadenza del termine utile per procedere all’accertamento. Inoltre, lo svolgimento del contraddittorio preventivo, in sede amministrativa, è adempimento diverso e non sostitutivo rispetto all’obbligo di riconoscere, al contribuente, un termine minimo di 60 giorni.
Annullati, dalla Cassazione, gli avvisi di accertamento notificati a una Srl per Irap e Irpef, in considerazione del mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dalla Legge tra la redazione del Processo verbale di constatazione (PVC) e la notifica degli avvisi medesimi.
A fronte dell’opposizione avanzata dalla società e dai soci nei confronti dei predetti atti impositivi, la CTR ne aveva affermato la piena validità ed efficacia, ritenendo adeguate le argomentazioni di invocata urgenza prospettate dalla Agenzia delle Entrate per giustificare il mancato rispetto del termine dilatorio dei 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente.
Nel dettaglio, l’Amministrazione finanziaria aveva indicato, quali ragioni dell’urgenza, il fatto che l’Ufficio si era immediatamente attivato ponendo in essere un’attività di controllo che aveva assicurato ai contribuenti una attiva cooperazione al procedimento amministrativo, la rilevanza degli imponibili accertati e l’imminente decadenza dei termini di accertamento.
Argomenti, questi, ritenuti non condivisibili dalla Suprema corte, pronunciatasi sulla vicenda con sentenza n. 12713 del 21 aprile 2022.
La Cassazione, in particolare, ha precisato come lo svolgimento del contraddittorio preventivo, in sede amministrativa, sia adempimento diverso e non sostitutivo rispetto all’obbligo di riconoscimento al contribuente di un termine minimo di 60 giorni.
Inoltre, l’eventuale rilevanza degli imponibili accertati non ha rilievo al fine di dimostrare l’urgenza del Fisco di provvedere, limitando le garanzie predisposte a favore del contribuente dall’ordinamento tributario.
Infine, nemmeno la prossimità della scadenza del termine utile per procedere all’accertamento integra una ragione di urgenza che possa consentire, all’Agenzia, il mancato rispetto del termine di 60 giorni, per come pacificamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche di recente: anche se l’azione accertativa è in scadenza il Fisco non è legittimato ad emettere avviso ante tempus.
Il ricorso dei contribuenti, ciò posto, è stato accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, atteso che – si legge nella decisione – “l’avviso di accertamento notificato alla società risulta invalido sin dalla sua origine, a causa dell’intervenuta violazione del diritto di difesa dei contribuenti”.
La Corte, ciò posto, ha ritenuto che non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ha definitivamente annullato gli avvisi di accertamento oggetto di causa.
Da segnalare, sulla medesima questione, anche la recente sentenza di Cassazione n. 12365 del 15 aprile 2022, con cui è stato riconosciuto – con riferimento alla vicenda di una contribuente che aveva commesso un’unica irregolarità contestata nel PVC per la quale, però, non risultava inoltrata alcuna segnalazione dalla Procura – che non assume rilievo, quale ragione di urgenza a giustificazione dell’emissione dell’atto impositivo ante tempus, nemmeno l’asserito pericolo di commissione di reiterate violazioni tributarie con rilevanza penale.
Anche laddove, quindi, si tratti di violazioni penalmente rilevanti, l’avviso di accertamento non può essere emesso prima del decorso dei 60 giorni.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.