Nel giudizio di separazione coniugale, anche consensuale, il reddito di cittadinanza riconosciuto in favore del nucleo familiare va suddiviso in base al numero dei componenti. Quindi, al fine della determinazione del reddito personale per l’ammissione all’istituto del gratuito patrocinio (articolo 76, Dpr n. 115/2002), l’istante deve tener conto della propria quota.
Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 31 del 19 gennaio 2022, con riferimento a un quesito posto da una contribuente, disoccupata e nullatenente, che, essendo in procinto di divorziare dal marito, vuole sapere se e in quale misura il reddito di cittadinanza concesso al nucleo familiare “pesi” nel calcolo del proprio reddito, per l’ammissione al gratuito patrocinio.
Oltre alla norma, cioè il citato articolo 76, il quale, al comma 4, prevede che nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti conviventi del nucleo familiare, per il gratuito patrocinio, si considera solo il reddito personale, l’Agenzia richiama anche la Cassazione che, con la sentenza n. 20545/2020, ha confermato che tale ipotesi trova applicazione anche nei procedimenti di separazione coniugale, e trae una prevedibile conclusione.
Conclusione corroborata dalla previsione contenuta nel comma 3 dello stesso articolo 76, secondo il quale, per poter accedere al gratuito patrocinio, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero a imposta sostitutiva.
Di conseguenza, ai fini del calcolo del reddito rilevante per l’ammissione all’istituto giuridico offerto alle persone non abbienti, è incluso anche il reddito di cittadinanza, introdotto con il decreto legge n. 4/2019.
Da quanto emerge dall’istanza, continua l’Agenzia, il reddito di cittadinanza è stato riconosciuto in favore del nucleo familiare di cui fa parte anche la contribuente istante, che dichiara di beneficiare del predetto reddito attraverso la carta intestata al coniuge. Pertanto, ai fini dell’ammissione al patrocinio gratuito, nella determinazione del reddito personale, la stessa dovrà considerare anche quello di cittadinanza per una quota del 50%, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.