Il nostro ordinamento fiscale è oggi, anche per effetto della legislazione emergenziale degli ultimi mesi, una babele di agevolazioni fiscali (si pensi alle 539 pagine della circolare 7/E/2021 di analisi delle principali disposizioni agevolative), la maggior parte delle quali assume la forma del credito d’imposta (ricerca e sviluppo, investimenti in beni strumentali o investimenti nel mezzogiorno, per la sanificazione dei luoghi di lavoro, per l’e-commerce e chi più ne ha più ne metta).
Molte, troppe, volte, però, tali norme istitutive di crediti d’imposta non brillano né per chiarezza dei testi né per semplicità di attuazione; mutano troppo spesso i presupposti applicativi e le disposizioni sono infarcite di un elevato contenuto tecnico. Di qui una situazione di perenne incertezza per i potenziali fruitori, a cui è rimessa la determinazione dell’an e del quantum delle agevolazioni, da utilizzare generalmente in compensazione con F24. Situazione di incertezza e timore che è accentuata dalla sempre più labile distinzione tra credito non spettante e credito inesistente.
Distinzione questa, che trova il suo supporto normativo in una norma – l’articolo 13, commi 4 e 5, del Dlgs 471 del 1997 – che non brilla per completezza e chiarezza (per credito inesistente si intende «il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatizzati»; per credito non spettante, invece, si intende l’utilizzo «di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalita? di utilizzo previste dalle leggi vigenti»).
Peraltro, le conseguenze sanzionatorie, amministrative e penali, delle due situazioni sono assai differenti, senza considerare che diverse sono anche le facoltà di accesso a istituti di definizione premiale. L’esposizione di un credito inesistente comporta sanzioni amministrative dal 100 al 200% dell’importo compensato, la pena della reclusione da 18 mesi a sei anni e non e? ammessa la definizione al terzo, c’e? l’automatica iscrizione nei ruoli straordinari e l’atto di recupero può essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo in compensazione del credito.
La giurisprudenza, compresa quella di legittimità, non sta facendo nulla per dipanare questa situazione di incertezza, adottando, invece, in contrasto con il dato normativo, un’interpretazione tendente a un’ingiustificata estensione della categoria del credito non spettante (Cassazione 19237/2017 e 24747/2020). Anche nei documenti di prassi delle Entrate non viene compiuta alcuna distinzione, attribuendo rilevanza solo alla «mancanza del presupposto costitutivo» dell’agevolazione (circolare 31/E/2020 e risposta a interpello 396/2021).
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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