Prorogato fino al 2024 il tax credit che premia le fondazioni di origine bancaria per i contributi versati al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, creato per rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. L’incentivo, introdotto per la prima volta, in via sperimentale, dalla legge di stabilità 2016 per il periodo 2016-2018 a sostegno dell’infanzia svantaggiata, è pari, nel 2024, al 75% della donazione effettuata.
Si tratta, in realtà di un ulteriore slittamento. Il credito d’imposta, inizialmente riconosciuto per il triennio 2016-2018 (articolo 1, commi 394-395, legge n. 208/2015) aveva già sconfinato i termini originari, facendo scivolare la sua applicazione dapprima fino al 2021 (legge di bilancio 2019), poi al 2022 (decreto “Sostegni-bis”) e successivamente al 2023 (Dl n. 105/2021), fino ad arrivare ai giorni nostri e alla proroga prevista dall’articolo 1, comma 136, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), che lo conferma anche per il 2024.
Nel primo triennio di vigenza le fondazioni potevano beneficiare di un credito d’imposta pari al 75% del finanziamento, l’incentivo è diventato del 65% nel periodo 2019-2023, e torna al 75% nel 2024.
A cascata, si allunga la vita del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile incaricato di gestire e amministrare le risorse disponibili (commi 392-393, legge di bilancio 2016), che rimarrà attivo anche per gli anni 2023 e 2024.
Il contributo è assegnato fino a esaurimento dello stanziamento pari, per il 2024, a 25mila euro.
Nel primo triennio la somma da spendere raggiungeva i 100 milioni di euro, è scesa a 55milioni di euro per il periodo 2019-2022 e a 45mila euro per il 2023.
Le disposizioni attuative dell’agevolazione sono state definite con il decreto 1° giugno 2016 firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e dal ministro dell’Economia e delle Finanze. Il provvedimento prende fondamento dal protocollo d’intesa stipulato il 29 aprile 2016 da fondazioni, presidenza del Consiglio dei ministri, Mef ed Mlps. L’accordo, previsto dalla norma stessa che istituisce il Fondo (commi 392-393, legge n. 208/2015), detta le regole per la gestione del conto su cui confluiscono le donazioni e stabilisce le modalità di individuazione e selezione dei progetti da finanziare. Il fine è sostenere gli interventi diretti a rimuovere gli ostacoli economici, sociali e culturali che impediscono la piena fruizioni dei processi educativi da parte dei minori.
Per accedere al credito d’imposta le fondazioni trasmettono all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (Acri), entro il 31 gennaio di ciascun anno, le delibere d’impegno irrevocabile a finanziare i progetti di aiuto all’educazione dei minori.
L’Acri, una volta verificata la correttezza delle delibere ricevute trasmette all’Agenzia delle entrate, secondo l’ordine di presentazione, l’elenco degli enti che si sono impegnati ad alimentare il conto del Fondo. La mossa successiva è dell’Agenzia che, con lo stesso criterio e nel limite massimo delle risorse disponibili, comunica, con provvedimento del direttore, a ogni finanziatore, e per conoscenza all’Acri, il credito di imposta riconosciuto. Da quel momento i beneficiari dell’agevolazione hanno tre mesi di tempo per mantenere l’impegno e inviare all’Associazione copia della relativa documentazione bancaria. L’Acri, ricevuta la documentazione, trasmette online all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato il finanziamento, con i relativi codici fiscali e gli importi. È l’ultimo tassello che dà via libera definitivo alla fruizione del credito d’imposta.
L’ammontare degli accrediti “promessi” e non versati sono ripartiti dall’Acri tra i finanziatori, dandone comunicazione all’Agenzia delle entrate ai fini del disconoscimento del bonus all’ente inadempiente. La quota parte del credito ridistribuito è assegnata alle fondazioni in base all’importo erogato da ciascuna.
L’incentivo può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Nel modello deve essere indicato il codice tributo “6878” istituito con la risoluzione n. 102/2016. Sono invece “990C”, “991C” e “992C” i codici da utilizzare, rispettivamente, per la restituzione del credito d’imposta e per il versamento degli interessi e delle sanzioni, nel caso in cui, dai controlli automatizzati 36-bis, emerga che il bonus è stato fruito in tutto o in parte indebitamente (risoluzione n. 138/2017).
Come ha precisato la circolare n. 37/2016 all’agevolazione non sono applicati né il limite annuale di 250mila euro di utilizzo né quello generale di 700mila euro. Nessun divieto di compensazione, inoltre, anche in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro.
Il tax credit deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato riconosciuto e nelle successive fino al suo esaurimento. Il credito è cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. In tal caso la fondazione deve comunicare la cessione all’Acri affinché notifichi all’Agenzia delle entrate la variazione del beneficiario.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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