Gli acquisti di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” saranno agevolati fino al 31 dicembre 2025 ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2026. Stesso prolungamento temporale per i beni immateriali connessi, quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.
A ridisegnare la mappa del bonus finalizzato a supportare e incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, prediligendo quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, è il comma 44 dell’articolo 1, legge 234/2021, che è intervenuto, con modifiche e integrazioni, sulla disciplina dettata dall’articolo 1, comma 1051 e seguenti, legge di bilancio 2021, n. 178/2020. Tali ultime disposizioni avevano previsto un rafforzamento del credito d’imposta parametrato al costo di acquisizione dei beni agevolabili, bonus che, nell’ottica di ridefinire gli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, era stato introdotto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 185 e seguenti, legge 160/) in luogo della preesistente maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile (“super ammortamento” e “iper ammortamento” – articolo 1, comma 9 e seguenti, legge 232/2016).
Gli incentivi per gli investimenti in beni materiali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016), sono prorogati per altre tre annualità (dal 2023 al 2025), seppure con un’intensità minore.
Possono accedervi tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Ne sono invece escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Non rientrano tra i beni agevolabili: i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati nell’articolo 164, comma 1, Tuir; i beni per i quali il decreto Mef 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%; i fabbricati e le costruzioni; i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, gli aerei completi di equipaggiamento, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Nessuna modifica in riferimento al periodo d’imposta 2022, già regolamentato dalla scorsa legge di bilancio. Pertanto, per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta spetta nella misura del:
– 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
– 20%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni
-10%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni, limite massimo di costi complessivamente ammissibili.
La proroga per le tre successive annualità sancita dalla legge di bilancio prevede una rimodulazione del credito d’imposta connesso agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione). Il bonus è riconosciuto nella misura del:
– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
– 10%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni
– 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni.
Lo stesso prolungamento di tre anni, con progressiva riduzione dell’entità del bonus, riguarda anche l’agevolazione per gli investimenti in beni immateriali connessi a quelli in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla legge 232/2016). In particolare, sono agevolabili le spese per software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, nonché per servizi relativi all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Per il periodo d’imposta 2022 resta applicabile, senza modifiche, il regime dettato dalla legge di bilancio 2021: il credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura pari almeno al 20%) spetta nella misura del 20% del costo, entro il limite massimo di spese ammissibili pari a un milione di euro.
Per il triennio di proroga, il bonus è confermato nella stessa misura del 20% soltanto per il primo periodo d’imposta (2023), mentre nei due successivi, fermo restando il limite massimo annuale di un milione di euro di costi ammissibili, è ridimensionato, in ognuno di essi, di cinque punti percentuali. Pertanto, spetta nella misura del:
– 20% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023 (ovvero fino al 30 giugno 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione)
– 15% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2024 (ovvero fino al 30 giugno 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%)
– 10% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%).
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.