Niente imposta di registro né imposta di bollo, fino a tutto il 2022, per la registrazione dei contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie a favore dei profughi ucraini. È una delle misure adottate per sostenere l’accoglienza delle persone che scappano dalla guerra. La novità è arrivata dalla Camera dei deputati, durante l’esame in prima lettura del decreto 17/2022 per la sua conversione in legge (articolo 38, comma 1-bis).
La disciplina ordinaria
La registrazione di un contratto di comodato d’uso di beni immobili è ordinariamente soggetta all’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro (articolo 5, comma 4, Tariffa parte 1 allegata al Dpr 131/1986, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).
L’importo del tributo è stato così ritoccato dal “decreto Istruzione”, che, con decorrenza 1° gennaio 2014, ha innalzato l’ammontare di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito nella misura fissa di 168 euro da disposizioni vigenti prima di quella data (articolo 26, commi 2 e 3, Dl 104/2013). Più precisamente, il nuovo ammontare di 200 euro ha trovato applicazione: per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e le scritture private autenticate a partire dal 1° gennaio 2014; per le scritture private non autenticate e le denunce presentate per la registrazione da quella stessa data; per le formalità di trascrizione, di iscrizione e di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate sempre dal 1° gennaio 2014.
L’imposta di registro va versata tramite modello F24, con indicazione del codice tributo “1550”.
Inoltre, per i contratti di comodato in forma scritta, è dovuta anche l’imposta di bollo, da assolvere attraverso l’acquisto degli appositi “contrassegni telematici” (le marche da bollo di un tempo), aventi data di emissione non successiva a quella di stipula dell’atto. Occorre un contrassegno del valore di 16 euro per ogni quattro facciate scritte e, comunque, per ogni cento righe.
È utile ricordare che i contratti d’uso a tiolo gratuito non sono soggetti a registrazione obbligatoria. Tuttavia, se riguardanti un bene immobile, l’obbligo scatta qualora:
- il contratto sia redatto in forma scritta (l’adempimento deve essere eseguito entro venti giorni dalla data dell’atto)
- il contratto stipulato in forma verbale venga enunciato in un altro atto soggetto a registrazione.
Per la registrazione, bisogna presentare a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate il modello 69, in duplice copia (vedi istruzioni per la compilazione), corredato della ricevuta del pagamento di 200 euro per l’imposta di registro nonché dei contrassegni telematici per l’imposta di bollo.
La regola straordinaria
In deroga al quadro normativo appena delineato, il Dl 17/2022, recante “misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, prevede, nell’ambito delle “disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale” (articolo 38), un trattamento agevolato a favore dei proprietari di immobili che, con finalità umanitarie, cedono casa gratis ai profughi ucraini, cioè a coloro che lasciano quel Paese per sfuggire al conflitto con la Russia.
Per incoraggiare la loro accoglienza, viene infatti stabilito che, fino al 31 dicembre 2022, non sono soggette alle imposte di registro e di bollo le registrazioni dei contratti di comodato d’uso a titolo gratuito stipulati nei confronti sia di cittadini aventi nazionalità ucraina sia di altri soggetti provenienti comunque dall’Ucraina.
fonte fiscooggi.it