La novità della quarta cessione dei bonus edilizi è applicabile alle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio e arriva con l’articolo 29-bis del Dl 17/2022, inserito durante l’esame parlamentare del provvedimento (la legge di conversione 34/2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile). Il successivo articolo 29-ter, invece, proroga al 15 ottobre il termine per la trasmissione, da parte dei soggetti Ires e dei titolari di partita Iva, delle comunicazioni di opzione per le spese 2021 e per le rate residue delle spese 2020.
Una norma “work in progress”
Fatica a trovare stabilità la disciplina della cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi, oggetto di numerosi interventi legislativi, che l’hanno più volte modificata, prima in maniera fortemente limitante per prevenire comportamenti illeciti, poi allentando il giro di vite, ma comunque con gli opportuni accorgimenti anti frode, per ridare impulso a un mercato quasi paralizzato proprio dall’introduzione delle misure restrittive. Andiamo con ordine.
La genesi della norma agevolativa risiede nel “decreto Rilancio” (articolo 121, Dl 34/2020) che, per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 (l’estensione agli anni 2022, 2023 e 2024 è arrivata con l’ultima legge di bilancio – articolo 1, comma 29, lettera a), legge 234/2021), riconosce la facoltà, in riferimento a determinate agevolazioni fiscali, di optare alternativamente, in luogo della fruizione diretta nella dichiarazione dei redditi, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, ovvero per un credito d’imposta cedibile ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari), con possibilità, per questi ultimi, di illimitate ulteriori cessioni. La chance riguarda le spese relative agli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir), ossia manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edifici residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali
- efficienza energetica (articolo 14, Dl 63/2013; articolo 119, commi 1 e 2, Dl 34/2020)
- adozione di misure antisismiche (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, Dl 63/2013; articolo 119, comma 4, Dl 34/2020)
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (articolo 1, commi 219 e 220, legge 160/2019)
- installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir; articolo 119, commi 5 e 6, Dl 34/2020)
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter, Dl 63/2013; articolo 119, comma 8, Dl 34/2020)
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (articolo 119-ter, DL 34/2020), voce aggiunta dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 42, legge 234/2021).
L’accertamento di numerosi comportamenti fraudolenti nell’utilizzo dei crediti d’imposta ha spinto il legislatore a mettere in campo una serie di contromisure per prevenire/contrastare quei fenomeni:
- l’obbligo del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio è stato esteso anche al caso in cui il “superbonus” è utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi (tranne quando il contribuente presenta la dichiarazione direttamente, utilizzando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta) e alle opzioni riguardanti lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “superbonus”
- l’obbligo di asseverazione della congruità delle spese è stato esteso a tutti i bonus edilizi
- per stabilire la congruità dei prezzi, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti con decreto ministeriale (vedi “Bonus edilizi: in Gazzetta i massimali da rispettare”)
- l’Agenzia delle entrate, in presenza di particolari profili di rischio, è autorizzata a sospendere, per un massimo di trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni di opzione, al fine di espletare gli opportuni controlli preventivi. La stessa, inoltre, può avvalersi dei poteri istruttori che le sono riconosciuti in materia di imposte dei redditi e di Iva e può emanare un atto di recupero per gli importi dovuti, maggiorati di sanzioni e interessi.
Queste, in sintesi, le soluzioni adottate con il Dl 157/2021. ale provvedimento è stato successivamente abrogato dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 41, legge 234/2021), che ne ha però assorbito interamente i contenuti, eliminando altresì l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro, fatta eccezione per quelli relativi al “bonus facciate” (articolo 1, comma 29, legge 234/2021).
Subito dopo, il “decreto Sostegni-ter” è intervenuto in maniera ancor più decisa, sancendo la fine dei trasferimenti a catena (anche con riferimento ai crediti d’imposta “emergenziali”): è ammessa una sola cessione ad altri soggetti, quella operata direttamente dal contribuente ovvero quella effettuata dal fornitore che ha praticato lo sconto in fattura al contribuente; fanno eccezione i soli crediti che al 7 febbraio sono stati già oggetto di un’opzione, per i quali è possibile un’ulteriore cessione a soggetti terzi (articolo 28, Dl 4/2022).
Tale stretta, però, ha spinto i principali intermediari a sospendere l’acquisizione dei crediti d’imposta, determinando un brusco rallentamento dell’intero mercato edilizio. Per aggiustare il tiro e far ripartire il comparto, mantenendo comunque attivi adeguati strumenti di prevenzione contro i comportamenti fraudolenti, il Dl 13/2022 (poi abrogato, con recepimento dei suoi contenuti nel disegno di legge per la conversione del “Sostegni-ter”) ha cancellato la previsione di un’unica cessione, stabilendo che, dopo il primo trasferimento del credito, sono ammessi altri due passaggi purché effettuati nei confronti di determinati soggetti “qualificati”. Inoltre, in relazione alle comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura inviate a decorrere dal 1° maggio, è stato deciso che i crediti, individuati con un codice identificativo univoco, non possono essere frazionati, cioè oggetto di cessioni parziali; infine, sono state fissate severe sanzioni, pecuniarie e penali, a carico di chi rilascia asseverazioni infedeli o false attestazioni di congruità delle spese.
Si passa alla quarta… con prudenza
Ora, il “decreto Energia” apre a un ulteriore passaggio, esclusivamente però se riguarda un credito per il quale è esaurito il numero delle possibili precedenti cessioni e se è messo in atto da una banca nei confronti di un proprio correntista. Ciò dovrebbe evitare che, esaurita la capienza fiscale degli istituti bancari, il comparto edilizio possa tornare a bloccarsi.
Riepilogando, relativamente alle comunicazioni di prima cessione del credito o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, alla luce della novità introdotta dall’articolo 29-bis del Dl 17/2022, sia dopo lo sconto in fattura praticato dal fornitore e la cessione da parte di quest’ultimo del corrispondente credito sia dopo la cessione del credito operata direttamente dal contribuente beneficiario dell’agevolazione fiscale, sono possibili:
- due ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”, ossia banche e intermediari finanziari autorizzati iscritti all’albo (articolo 106, Dlgs 385/1993), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia (articolo 64, Dlgs 385/1993), imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005), ferma restando l’applicazione della norma antiriciclaggio (articolo 122-bis, comma 4, Dl 34/2020), in base alla quale gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nelle cessioni non devono procedere all’acquisizione del credito nelle ipotesi di operazione sospetta e di impossibilità oggettiva a effettuare l’adeguata verifica della clientela (articoli 35 e 42, Dlgs 231/2007)
- una quarta e ultima cessione da parte delle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero di quelle possibili indicate al punto precedente, esclusivamente a favore dei soggetti con i quali hanno stipulato un contratto di conto corrente, cioè i propri correntisti (persone fisiche, imprese, professionisti). Questi, non potendo procedere a una successiva cessione, utilizzano i crediti acquistati esclusivamente in compensazione.
Opzioni differite per soggetti Ires e partite Iva
Sempre in materia di cessione dei crediti edilizi, l’articolo 29-ter del “decreto Energia” interviene, invece, sul termine per l’esercizio delle opzioni, che il “decreto Sostegni-ter”, in riferimento alle spese sostenute nel 2021 nonché alle rate residue non fruite delle detrazioni spettanti per le spese del 2020 (“cessione differita delle rate residue”), aveva già prorogato al 29 aprile (articolo 10-quater, Dl 4/2022), dopo un primo differimento al 7 aprile disposto dall’Agenzia delle entrate (provvedimento 3 febbraio 2022, punto 4.1).
L’ulteriore slittamento riguarda esclusivamente i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il prossimo 30 novembre: per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate delle comunicazioni di opzione avranno tempo fino al 15 ottobre 2022.