L’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro, attivo dal 15 ottobre scorso e fino al 31 dicembre 2021, riguarda anche i lavoratori domestici , badanti , baby sitter collaboratori familiari in genere.Sono interessati sia i lavoratori con contratto da dipendenti che coloro che collaborano saltuariamente ad esempio con Libretto famiglia. Lo specifica espressamente la norma del DL 127 2021.
Per l’applicazione pratica dell’obbligo e sulle conseguenze Il Governo pubblica costanti aggiornamenti. In particolare sono apparse ieri tra FAQ specifiche che tratteggiano una situazione piuttosto pesante per i datori di lavoro. Anche Assindat colf la’sssociazione dei datori di lavoro domestico ha foriito alcune precisazioni che possono essere utili per la gestione quotidiana di queste figure importantissime in tante famiglie.
Vediamo di seguito una sintesi dei casi proposti
Se per cinque giorni la badante non fornisce un green pass valido, il datore di lavoro può procedere alla sua sostituzione per 10 giorni, rinnovabili una volta? In caso affermativo, se a badante da sostituire è convivente con il datore di lavoro (o con un suo familiare che beneficia della prestazione lavorativa), deve lasciare l’alloggio alla sostituta?
Nella risposta si ribadisce che “Se la badante non possiede il green pass non potrà accedere al luogo di lavoro”. Dato che il diritto della persona anziana o disabile di ricevere assistenza è prevalente , è possibile ritenere assente ingiustificata la collaboratrice/ tore e sospenderla dopo cinque giorni di assenza (se non provvede almeno al tampone) , assumendo un altro lavoratore, come previsto per i datori di lavoro privati sotto i 15 dipendenti .
Particolare attenzione va prestata al fatto che in caso di badante convivente, questo/a dovrà anche abbandonare l’alloggio in quanto vitto e alloggio, come prevede il contratto collettivo, fanno parte della retribuzione e sono anch’essi sospesi . Inoltre il periodo di sospensione non si interrompe quando il collaboratore ottiene il green pass ma SOLO alla fine del contratto di sostituzione, che puo essere al massimo di 10 giorni , rinnovabili di altri 10. Assindatcolf precisa che puo essere utile sottoscrivere un contratto a tempo indeterninato dato che per questo settore il recesso è possibile in qualsisi momento.
Va anche ricordato che nel periodo di sospensione il datore di lavoro non ha l’obbligo di pagare neanche i contributi previdenziali ne i contributi Cassacolf.
In un altra faq, applicabile anche ai datori domestici il Governo precisa che in caso di malattia durante l’assenza ingiustificata il lavorator non ha diritto ad alcuna indennità INPS in quanto assente per sua scelta
In un altra FAQ si prospetta il caso della badante in regola con il green pass ma che risulti positiva al COVID : Se la badante convivente, pur in possesso di green pass, risulta positiva, dove deve trascorrere la quarantena?
La risposta afferma che la / il badante puo restare nell’alloggio che le è attribuito anche se contagiata, nel riespetto delle regole di isolamento, ovviamente
Assindatcolf sottolinea anche che il lavoratore domestico puo recedere in qualsiasi momento dal contratto rispettando i termini di preavviso. Dato che pero senza green pass non puo lavorare non avra diritto alla relativa retribuzione che andrà quindi trattenuta dal TFR
Allo stesso modo il datore di lavoro non è tenuto a particolari adempimenti tranne il preavviso e anche se la norma sul gren pass prevede il diritto alla conservazione del posto di lavoro per i lavoratori sprovvisti di certificazione verde, secondo Assindatcolf puo essere possibile in caso di prolungata assenza ingiustificata ricorrere alla motivazione del venir meno del rapporto di fiducia tra le parti che puo dare luogo al licenziamento, nel rispetto dei termini di preavviso.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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