Nel processo fiscale il contribuente, al pari dell’Amministrazione finanziaria, può introdurre in giudizio dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, aventi valore probatorio proprio degli elementi indiziari.
E’ quanto riconosciuto dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 30209 del 27 ottobre 2021, pronunciata in accoglimento del motivo di ricorso sollevato da un contribuente contro una decisione della CTR.
I giudici territoriali, nell’ambito di una causa attivata in opposizione a un avviso di accertamento con recupero a tassazione di costi ritenuti non inerenti, avevano escluso di poter valutare, ai fini della prova circa l’inerenza dei medesimi, alcune “dichiarazioni sostitutive” rese da terzi, pena il sostanziale aggiramento del divieto di prova testimoniale nel processo tributario.
La Suprema corte ha accolto le ragioni del ricorrente e ha richiamato quanto sancito, sul punto, dalla giurisprudenza di legittimità, in attuazione del principio del giusto processo nonché a garanzia della parità delle armi e dell’attuazione del diritto di difesa.
In tema di processo tributario – si legge nel testo dell’ordinanza – al contribuente, oltre che all’Amministrazione finanziaria, è riconosciuta la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale aventi, anche per il contribuente, il valore probatorio proprio degli elementi indiziari.
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