Con la risposta n. 368 del 7 luglio 2022, l’Agenzia chiarisce che l’aliquota Iva ridotta al 5% è applicabile, in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) ed industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%, sia al gas ad uso autotrazione.
Una Spa che esercita principalmente l’attività di vendita di gas naturale e di energia elettrica chiede chiarimenti in relazione alla corretta aliquota Iva da applicare nelle proprie operazioni, alla luce delle agevolazioni fiscali di recente introduzione.
In sintesi, osserva la società, l’articolo 2, comma 1 Dl n. 130/2021 stabilisce che, “in deroga a quanto previsto dal Dpr 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Dlgs 504/1995 (cd. “TU Accise”), contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5% …”.
Dato il riferimento al TU Accise, spiega l’istante, l’aliquota Iva ridotta sarebbe, di conseguenza, applicabile, seppure in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%.
A parere della società, occorre, pertanto, assumere ai fini Iva la stessa qualificazione di “usi civili” e di “usi industriali” utilizzata per l’applicazione dell’accisa sul gas naturale. Ciò nell’ottica di una più semplice ed uniforme applicazione delle disposizioni concernenti il settore delle accise e quello dell’Iva (cfr. circolare 2/2008).
Ciò posto, la società istante ritiene che l’aliquota Iva ridotta non possa estendersi a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate, quali i servizi accessori o la quota fissa della tariffa e che le operazioni diverse da quelle di somministrazione debbano essere assoggettate ad aliquota ordinaria.
L’Agenzia, nell’avallare l’interpretazione dell’istante, premette che l’articolo 2, comma 1 Dl n. 130/2021 riduce temporaneamente al 5% l’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni del gas metano per combustione per usi civili e industriali.
La circolare n. 17/2021 chiarisce gli aspetti relativi all’ambito oggettivo e temporale di applicazione dell’agevolazione, evidenziando che, in deroga alle previsioni del Dpr n. 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1 TU Accise, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%.
Il comma 506 dell’articolo 1 della legge 234/2021 (il Bilancio 2022″), senza modificare la citata disposizione, proroga la riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, con riferimento alle somministrazioni “contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022”.
L’articolo 2, comma 1 Dl n. 17/2022, da ultimo, ha prorogato tale misura anche in relazione al secondo trimestre del 2022, con riferimento alle somministrazioni “contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022” (cfr. circolare n. 20/2022).
Infine, con l’articolo 2 Dl n. 80/2022, tale misura è stata ulteriormente prorogata anche in relazione al terzo trimestre del 2022, con riferimento alle somministrazioni “contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022”.
Per espressa disposizione normativa, osserva l’Agenzia, la definizione degli “usi” cui è destinato il gas metano deve essere mutuata, anche ai fini della disciplina Iva, dalle disposizioni del TU Accise.
In questo senso, l’articolo 26, comma 1 TU Accise stabilisce che: “il gas naturale … destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all’autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio”.
La nozione di “usi civili”, specificata al comma 2 del citato articolo 26, considera tali: “anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili”.
Ai sensi del successivo comma 3, sono, invece, compresi nella nozione di “uso industriale” gli “impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 legge 10/1991, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti”.
In definitiva, l’aliquota Iva ridotta al 5% è applicabile, in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22% sia per il gas ad uso autotrazione (dal 3 maggio all’8 luglio 2022, ex art. 1, comma 1 lett. B Dl n. 38/2022), come specificato anche dalla circolare n. 20/2022.
In conclusione, l’aliquota Iva ridotta non può estendersi a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate, quali i servizi accessori o la quota fissa della tariffa, come già chiarito nella circolare n. 2/2008, e, quindi, tali operazioni, diverse da quelle di somministrazione, devono essere assoggettate all’aliquota Iva ordinaria.
fonte fiscooggi.it